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Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali.
di Redazione
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1986, n. 32 Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali -. (B. U. 12 agosto 1986, n. 32, 1 ” suppl. ord.)
Art. 1. – Finalità. – La regione, ispirandosi ai principi fissati dagli artt. 3 e 4 del proprio Statuto e in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, favorisce la presenza e lo sviluppo della cooperazione con riguardo alle materie di competenza propria o delegate con particolare riferimento alla salvaguardia e allincremento dei livelli occupazionali.
2. A tal fine la regione, in sintonia con le iniziative nazionali in materia, attua progetti ed attività volti alla crescita, al consolidamento e alla conoscenza della cooperazione in Lombardia.
Titolo 1
ATTIVITA DI PROMOZIONE
Art. 2. – Istituzione della Consulta regionale della Cooperazione. – La Giunta regionale istituisce, ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n. 42 (1), la Consulta regionale della Cooperazione per assicurare la consultazione e la partecipazione del movimento cooperativo alla politica ed alla programmazione regionale.
2. La Consulta è presieduta dal presidente della Giunta o da un assessore delegato ed è composta da:
a) 9 rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo designati dai rispettivi organismi regionali;
b) 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale designati dai rispettivi organi regionali;
c) 1 rappresentante dell Ufficio regionale del Lavoro e della massima occupazione designato dal dirigente dello stesso;
d) 1 rappresentante designato dallUnione regionale delle Camere di Commercio Industrie Artigianato Agricoltura della Lombardia.
3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alla Consulta rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche e di amministrazioni pubbliche.
4. Le designazioni di cui sopra ai punti a), b), c), d) devono pervenire al presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge; entro i 30 giorni successivi il presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla nomina della Consulta.
5. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio politica del Lavoro.
6. La Consulta resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.
Art. 3. – Attribuzioni della Consulta. – La Consulta regionale della Cooperazione esprime pareri sugli argomenti che vengo- no ad essa sottoposti dalla Giunta regionale ed in particolare in ordine:
a) alla programmazione ed al coordinamento operativo degli interventi regionale per lo sviluppo della cooperazione;
b) ai progetti regionale di leggi e regolamenti in materia di cooperazione;
c) a proposte di provvedimenti, studi e ricerche in materia di cooperazione.
2. La Consulta può, inoltre, proporre iniziative e provvedi menti volti ad individuare le possibilità di azione e di presenza del movimento cooperativo nel quadro dello sviluppo economico e sociale della regione.
Art. 4. – Comitato tecnico consultivo. – A istituito d Comitato tecnico consultivo per la Cooperazione per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive.
2. Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dA’Assessore competente o da un suo delegato.
3. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta Regionale, in conformità allart. 40 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n. 42 (1).
4. Le funzioni di segretario del Comitato tecnico consultivo sono svolte da un funzionario regionale del Servizio politica del Lavoro designato dallassessore competente.
Art. 5. – Studi e ricerche. – La Giunta regionale predispone, sentita la Consulta regionale della Cooperazione, iniziative ed interventi volti alla conoscenza delle problematiche della cooperazione.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma precedente la Giunta regionale concede in via prioritaria contributi ad Università ed istituti specializzati.
3. L’entità dei contributi di cui al presente articolo non pub superare il 5% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 6. – Attività di assistenza e promozione. – La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della Cooperazione, concede contributi agli organismi regionale delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute del settore cooperativo per attività di assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione, nonché per la predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi.
2. Le domande devono essere presentate al presidente della Giunta regionale, corredate da un programma degli interventi che si intendono attuare, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Entro la data di cui al precedente secondo comma le associazioni dovranno altresì presentare alla Giunta regionale una relazione sulla realizzazione dei progetti unitamente ad una dichiarazione sulla effettiva destinazione dei contributi precedentemente assegnati.
4. L’entità dei contributi di cui al presente articolo non pub superare il 10% degli stanziamenti previsti d0a presente legge.
Titolo II SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO
Art. 7. – Interventi regionale. – Nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione stanzia risorse per l’attivazione ed il mantenimento di un fondo di garanzia e di un fondo di rotazione per agevolare laccesso al credito e concede contributi alle cooperative destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale (1 bis).
2. 1 contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con benefici derivanti da altre leggi statali o regionale.
Art. 8. – Destinatari sei interventi compresi nel piano. – Possono beneficiare dei contributi previsti dal precedente art. 7 le cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
a) devono ispirarsi ai principi di mutualità di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione, essere soggette alla vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) devono contribuire a salvaguardia ed incrementare i livelli occupazionali favorendo in particolare possibilità di impiego per giovani inoccupati, lavoratori disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinari o in disoccupazione speciale e lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o comunque cessate;
c) devono avere come oggetto del proprio scopo sociale attività di produzione di beni elo prestazioni di servizi socialmente utili o di servizi alle imprese.
2 . ………………………………………………… (2).
Art. 9. – Criteri dattuazione degli interventi-…………. (2 bis). 2. Entro il 31 marzo di ogni anno (3) i soggetti aventi titolo che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 7 presentano specifica richiesta alla Giunta regionale corredata dal progetto di intervento.
3……………………………………………………………(2 bis).
4……………………………………………………………(2bis).
5……………………………………………………….. (2 bis).
Titolo III
NORME GENERALI
Art. 10. – Controlli regionale. – La Giunta regionale tramite il direttore generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti esecutivi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. Nel periodo di esecuzione dei progetti il direttore generale competente può effettuare verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazione di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
3. 11 direttore generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca, anche parziale, dei benefici in caso di inadempienze delle cooperative o se i contributi non sono utilizzati conformemente alle finalità previste nella deliberazione della Giunta regionale di comunione dei contributi (4).
Art. 11………………………………………………. (4 bis).
Art. 12. – Norma finanziaria. – Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la concessione di contributi:
a) di L. 120 milioni per l’anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 5;
b) di L. 250 milioni per l’anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 6;
c) di L. 450 milioni per l’anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, l’ comma, lett. b);
d) di L. 380 milioni per l’anno 1986 per le finalità previste dal precedente art. 7, l’ comma, lett. c);
e) di L. 2.300 milioni per d 1986 in capitale, per le finalità previste dal precedente art. 7, l’ comma, lett. a).
2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente 1′ comma, lettera a), b), c), d), si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1987 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, 1 comma, della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (5).
3. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente l’ comma, lettera a), c), d), c), di complessive L. 3.250 milioni trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 19861 1988, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi» alla parte 11 «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 5.2.1.2. «Fondo per il finanziamento di nuove o maggiori spese in conto capitale».
4. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal precedente f” comma, lettera b) trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1986/1988, tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», alla Parte 1 «Spese per l’adempimento delle funzioni normali», attività 3.1.4.l. «Consulta della cooperazione» per L. 250 milioni.
5. Al finanziamento dell’onere complessivo di L. 3.500 milioni per l’anno 1986, previsto U precedente l” comma, si provvede, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 3.250 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per d finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionale finanziati con mutuo» e della dotazione finanziaria di competenza per L. 250 milioni del capitolo 1.3.1.4.1.904 «Spesa per la concessione di contributi agli organismi regionale delle associazioni giuridicamente riconosciute nel settore cooperativo» iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
6. In relazione a quanto disposto dal precedente 1 comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a)vengono reiscritti l’attività 1.3.1.4.3. e d progetto 2.3.1.4.3. aventi per stesso oggetto: «Promozione e qualificazione della cooperazione»;
(1)Sta in I 4. 1.
(1 bis) 11 coinma e stato sostituito dal comma 104 dell’art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in 1 7.0).
(2) Il comma e stato abrogato dallart. 1 della L.R. 9 aprile 1994, n. 12. (Sta in questa stessa voce).
(2 bis) Il comma @ stato abrogato dal coinma 103 dell’art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in 1 7.0).
(3) Cfr. art. 2 L.R. 9 aprile 1994, n. 12. (Sta in questa stessa voce).
(4) L’articolo e stato sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).
(4 bis) L’articolo e stato abrogato dal cornma 103 deh’art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n.1 (Sta in I 7.0)
(5) Sta in 1 5.4.
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