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Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili

di Redazione

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81″Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144″

Art.1.

Enti utilizzatori
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito
denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999
hanno in corso attivita’ progettuali con oneri a carico del fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui
all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e
secondo le procedure di cui all’articolo 5, comma 3. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le
procedure di cui all’articolo 5, possono ricorrere all’utilizzo dei predetti
soggetti anche per attivita’ diverse da quelle originariamente previste
nei progetti, purche’ rientranti nell’elenco delle attivita’
di cui all’articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra
piu’ enti in base alla vigente normativa, la possibilita’ di
continuare l’utilizzazione permane in capo agli enti cui
istituzionalmente l’attivita’ e’ collegata ovvero a quelli
presso i quali viene effettivamente svolta l’attivita’.

Art.2.

Definizione dei soggetti utilizzati
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto
previsto dall’articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in
progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente
maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita’ nel periodo
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti
richiesti per fruire dei contributi previsti dall’articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa
ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e del decreto
interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai
sensi dell’articolo 9 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati
dagli enti di cui all’articolo 11, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere
utilizzati in attivita’ socialmente utili, devono produrre
una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni, all’ente utilizzatore
attestante l’indicazione dei progetti di lavori socialmente
utili o di pubblica utilita’ in cui sono stati impegnati,
dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto,
nonche’ dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto,
qualora promossi da enti diversi dall’attuale ente utilizzatore.

Art.3.

Attivita’ socialmente utili
1. Le attivita’ in cui sono impegnati i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, sono:
a) quelle definite dall’articolo 1, commna 1, e dall’articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attivita’, gia’ oggetto di progetti da parte
degli enti utilizzatori, costituiscono l’elenco generale.
Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per
l’impiego competenti, l’elenco delle attivita’ in cui
sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attivita’ aggiuntive a
quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale
territoriale dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in
iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie
pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate
da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione
negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l’elenco
regionale delle predette attivita’.
3. Le province, nell’ambito di propria competenza, possono
specificare ed integrare l’elenco delle attivita’ di cui
al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Art.4.

Disciplina della prestazione in attivita’ socialmente utili
1. L’utilizzo nelle attivita’ di cui all’articolo 3 non
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per lo svolgimento di dette attivita’ compete ai soggetti
utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per
non piu’ di otto ore giornaliere, un importo mensile di
L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni
in attivita’ socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000,
non puo’ essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un
ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente
a detto periodo, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno di
cui al comma 1 e’ a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1,
ed il restante 50 per cento e’ corrisposto dall’ente utilizzatore.

Art.5.

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione
1. Al fine di proseguire le attivita’, secondo le modalita’
di cui all’articolo 4, gli organi competenti degli enti
utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti
impegnati ai sensi dell’articolo 2, commna 3, deliberano:

a) l’elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attivita’ espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito
di quelle indicate nell’articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e
l’attivita’ da svolgere;
d) la localita’ e la sede di svolgimento delle attivita’;
e) la durata dell’attivita’ cosi’ come disciplinata dall’articolo 4 del presente decreto;
f) le modalita’ organizzative delle attivita’;
g) l’eventuale quantita’ di ore aggiuntive e il corrispettivo
ammontare del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina
delle attivita’ svolte dai soggetti di cui alla lettera a)
del presente comma;
l) l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme
previste agli articoli 6 e 7;
m) l’impegno alla comunicazione delle variazioni relative all’elenco
dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall’ente
utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata,
entro il predetto termine, al servizio per l’impiego, alla direzione
provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi
competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attivita’ ovvero di convenzioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, l’ente utilizzatore adotta specifica
delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione
tripartita o all’organo competente diversamente individuato dalle regioni
ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti
organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento
della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera
acquista esecutivita’.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
a fronte dell’attivita’ comunque svolta, l’I.N.P.S., nei limiti delle
risorse disponibili a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1,
corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento
dell’ammontare dell’assegno. Il predetto Istituto corrisponde il
restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da
parte dell’ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti
utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province
nell’ambito di propria competenza.

Art.6.

Misure volte alla creazione di opportunita’ occupazionali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 10
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive
modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze,
affidare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro
autonomo, le attivita’ previste al comma 3 dell’articolo 10,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni,
singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni,
possono utilizzare risorse proprie.
4. Le disposizioni dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale
21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano
finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano
applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista
potra’ esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini
dell’aggiudicazione delle relative gare di appalto.

Art.7.

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici,
comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo
pieno e indeterminato i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, e’ riconosciuto un contributo
pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto.
La presente disposizione trova applicazione anche nei
confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative
relativamente ai soggetti impegnati in qualita’ di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a
30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il
contributo di cui al comma 1 e’ corrisposto in misura
proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2,
della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato
a tempo indeterminato e’, altresi’, riconosciuto il contributo
di cui al comma 1 che puo’ essere concesso, a richiesta del datore
di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per
il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi
di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta
all’impresa utilizzatrice ed e’ riconosciuto alla societa’
fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con
altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove
assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche ai
soggetti di cui all’articolo 6, comma 2, a fronte
dell’onere relativo alla copertura contributiva.
La corresponsione del predetto contributo comporta
la decadenza da qualunque altro beneficio previsto
dal presente decreto legislativo a carico del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
trova applicazione l’articolo 20, comma 4, della citata
legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l’erogazione del contributo
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’avvenuta cancellazione dei
soggetti interessati dagli elenchi delle attivita’ socialmente
utili, nonche’ la regolarita’ dei datori di lavoro nei confronti
degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a
tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo,
la cancellazione dagli elenchi delle attivita’ socialmente utili
non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano
complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori
di lavoro comunicano all’I.N.P.S. e ai competenti servizi
per l’impiego il nominativo dei soggetti interessati,
nonche’ la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8.
L’I.N.P.S. provvede all’erogazione del contributo previa
verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai
commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all’I.N.P.S.
sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse
preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti
contributi per spese notarili relative alla costituzione
di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire
20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette societa’.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all’inserimento
in attivita’ lavorative dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, puo’ essere, per un periodo non superiore a sei mesi,
corrisposto l’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite
convenzioni con l’ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate
ai servizi per l’impiego e all’I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all’articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999,
puo’ essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui
all’articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle societa’ miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, puo’ essere concesso nell’ambito delle
risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, preordinate
allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per
ciascun soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, in caso di
assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte
delle stesse societa’ miste ovvero delle cooperative o consorzi
di cooperative. Il predetto incentivo e’ incompatibile con il
contributo di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Art.8.

Fondo per l’occupazione
1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, destinate
alle attivita’ di lavori socialmente utili, per l’anno 2000,
sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall’I.N.P.S.
nel corso dell’anno 1999 per assegni e sussidi a carico del
predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attivita’ progettuali
locali e interregionali di competenza regionale. Le predette
risorse, per l’anno 2000, sulla base di apposite convenzioni
da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate,
sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all’articolo 4,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono
essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per
l’impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali
da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito di quanto
previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi
che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i
sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota
parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si provvede nell’ambito delle risorse impegnate
nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili
in sede di attuazione delle convenzioni medesime.
Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a
condizione di aver gia’ deliberato i piani di stabilizzazione
occupazionale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per
attivita’ socialmente utili, sono destinate al pagamento del
100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo
dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l’ammontare
del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi
dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art.9.

Disciplina sanzionatoria
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ivi compresi
quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali,
vengono cancellati dagli elenchi di cui
all’articolo 3, comma 1, decadono dai benefici
previsti dal presente decreto legislativo e cessano
di trovare applicazione nei loro confronti le
disposizioni vigenti in materia di
attivita’ socialmente utili qualora:
a) rifiutino l’assunzione, in luogo distante fino a
50 chilometri da quello di residenza, di cui
all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione
di cui all’articolo 7, comma 12, lettera a);
c) rifiutino l’avviamento a selezione effettuato dai servizi
per l’impiego competenti o da agenzie private convenzionate
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle
ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro
temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili
dell’attivita’ di formazione ovvero i datori di lavoro
comunicano direttamente all’I.N.P.S. e al servizio per
l’impiego territorialmente competente i nominativi dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato
l’offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui
di selezione o alle attivita’ formative. A seguito di detta
comunicazione l’I.N.P.S. sospende cautelativamente
l’erogazione dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1,
dandone comunicazione agli interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all’assegno di cui al
presente decreto legislativo e’ ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e’ comunicata al competente servizio
per l’impiego e all’I.N.P.S.

Art.10.

Disposizioni transitorie e finali
1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
all’articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e
che abbiano presentato o presentino la relativa domanda
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, e’ riconosciuta una indennita’
commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione
all’anzianita’ contributiva posseduta al momento della domanda
di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale
del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
19 luglio 1998, n. 141. Tale indennita’ non potra’ comunque
essere inferiore all’ammontare dell’assegno di cui all’articolo 4,
comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di
decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non
spettano i benefici previsti dall’articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni.
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla
disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento
provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni
recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate
misure, nell’ambito di quelle previste dall’articolo 6, che
prevedano l’utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa
vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate,
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto
attivita’ di lavori socialmente utili sulla base di apposite
convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4,
del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di
lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto
interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo.
In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto legislativo n. 468/1997:

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