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Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope

di Redazione

DECRETO MINISTERIALE
18 FEBBRAIO 1994
(pubbl. sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1994)
Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope

IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto, in particolare, l’art. 117 di detto testo unico il quale prevede che le unità sanitarie locali possono esercitare le funzioni di prevenzione, riabilitazione e remserimento dei tossicodipendenti mediante apposite convenzioni da stipularsi con comunità terapeutiche aventi i prescritti requisiti;
Visto il comma 3 del citato art. 117 che demanda al Ministro della sanità di predisporre lo schema-tipo di convenzione;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, con il quale è stato approvato il predetto schema-tipo (supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 1993; Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1993);
Considerata la necessità, in relazione ad incertezze interpretative emerse, di chiarire: a) che ai soggetti interessati va esplicitamente garantita la possibilità di esercitare la propria scelta su qualsiasi comunità terapeutica convenzionata che dichiari la propria disponibilità ad attuare il programma terapeutico-riabilitativo secondo quanto stabilito dall’art. 122 del testo unico; b) che l’iscrizione delle comunità terapeutiche agli albi regionali e provinciali di cui all’articolo 116 è resa obbligatoria al solo fine dello svolgimento delle attività di collaborazione con le strutture pubbliche di cui all’art. 115 (comuni, comunità montane, loro consorzi ed associazioni, unità sanitarie locali) e per la stipula delle inerenti convenzioni;
DECRETA
Lo schema-tipo di convenzione di cui alle premesse è integrato con il seguente:
«Art. 12 – Le parti si impegnano a garantire ai soggetti interessati l’autonoma scelta della struttura riabilitativa per l’attuazione del programma, in conformità al disposto dall’art. 122, commi 3 e 4, del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309.
Si dà atto che l’iscrizione agli albi di cui all’art. 116 del testo unico sopra richiamato costituisce condizione necessaria per la stipula della convenzione. La cancellazione dell’albo, disposta con le modalità di cui all’art. 11 dell’atto di intesa della conferenza Stato-regioni del 9 febbraio 1993, comporta conseguentemente la risoluzione di diritto della convenzione.
Resta fermo che le sedi operative di enti, cooperative di solidarietà sociale o associazioni non iscritte, all’albo, sono soggette, per l’attività svolta nei settori riguardanti la prevenzione del disagio psico-sociale, l’assistenza, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti, alla ordinaria disciplina generale e al controllo degli organi statali, regionali e locali in relazione alle specifiche materie di competenza».
Roma, 18 febbraio 1994.
Il Ministro: GARAVAGLIA

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