Welfare

Inps: niente permessi ai parenti se il disabile è ricoverato.

L''Inps ha emanato due messaggi riguardanti i permessi che possono essere richiesti dai lavoratori per assistere un disabile.

di Giulio D'Imperio

L?Inps ha emanato due messaggi (n. 228 e 256 del 4 gennaio 2006) riguardanti i permessi che possono essere richiesti dai lavoratori per assistere un disabile. L?interpretazione dell?istituto è volta a sottolineare come tutte le agevolazioni previste dall?art. 33 l. 104/1992 e dall?art. 80 l. 388/2000 (ovvero astensioni facoltative, permessi giornalieri e congedi straordinari) sono subordinate a una precisa condizione: che il soggetto da assistere, in condizioni di grave handicap, non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il ?ricovero a tempo pieno? è quello in cui il soggetto disabile trascorre l?intera giornata o gran parte di essa presso una «struttura abilitata ad accogliere portatori di handicap». I due messaggi dell?istituto si riferiscono, invece, all?eventuale ricovero ospedaliero del disabile e prendono spunto da casi concreti, ovvero i casi di genitori che, avendo ricoverato il figlio disabile, devono prestargli assistenza per l?intera giornata. La loro richiesta di permessi è stata purtroppo respinta in quanto, secondo l?Inps, il ricovero presso una struttura ospedaliera deve essere inteso come effettuato presso ?istituti specializzati? (e se finalizzato a un intervento chirurgico deve comunque essere considerato ?a tempo pieno?). Perciò il parente del disabile non ha in questo caso diritto a usufruire dei permessi. Resta aperta solo una possibilità. I benefici previsti dall?art. 33 della l. 104 possono comunque essere usufruiti se si verificano questi casi: il lavoratore assiste un disabile in tenera età (con meno di tre anni); il disabile è ricoverato per finalità diagnostico-terapeutiche; la presenza dei genitori viene richiesta dalla struttura ospedaliera per necessità evidenti.


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