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Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

di Redazione

Legge 28 marzo 1991, n. 113 (in Gazz. Uff., 8 aprile 1991, n. 82). —
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Art. 1.

1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato >, nell’intento di
favorire la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici
aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese,
adotta iniziative volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del
patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l’attivazione di
nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze
storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese,
nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di
storia delle scienze e della tecnologia;
c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e
altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed
aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e
centri da potenziare o da istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza,
con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie;
e) promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica e
storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative
espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.
2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al
fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e
delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e
stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le
università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese
definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione
degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune
interesse.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di
specifica competenza dell’Amministrazione dei beni culturali ed
ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni
culturali ed ambientali.
4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge
il Ministro riferisce al Parlamento nell’ambito della relazione
triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 10.000 milioni per l’anno 1991, in lire 10.000
milioni per l’anno 1992 e in lire 10.000 milioni annue a decorrere
dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1991, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento >.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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