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Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

di Redazione

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – Divisione III – 17 gennaio 2000, n. 4Roma, 17 gennaio 2000″Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 134/M165 Oggetto: Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

AGLI ASSESSORI REG.LI E PROV.LI AL LAVORO
LORO SEDI
ALLE DIREZIONI PROV.LI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti
normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma
della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni
per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente
momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui
entrata in vigore è fissata, com’è noto, al 18 gennaio 2000.
Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime,
si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella
predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture,
regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del
decentramento amministrativo dei servizi per l’impiego.
Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto
il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta
applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma,
assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del
collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito
alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede,
si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un’anticipazione
di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti
attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora
più compiuta risposta.

PLATEA DEI DESTINATARI
Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non
abbiano raggiunto l’età prevista dall’ordinamento, per il settore pubblico
e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del
diritto a lavoro delle categorie indicate dall’articolo 18, comma 2, della
legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati,
i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati
e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998,
diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti
equiparati agli orfani e alle vedove, l’iscrizione è consentita unicamente
in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso,
seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori
non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione),
rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 68, le iscrizioni
effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale,
rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti
della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego, entro 60 giorni
dall’iscrizione, per l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti
di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti, le relative iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal
predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto,
entro lo stesso termine.

BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo viene calcolata sull’organico complessivo dell’azienda.
Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi
le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui
all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, della legge n. 68,
riguardanti settori nei quali è precluso l’inserimento lavorativo dei disabili,
devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste
nell’articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre
fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della
consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori
assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di
reinserimento, di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di
lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi
esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, ed infine i
soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale
ivi prevista.
Per quanto riguarda la determinazione dell’obbligo dei partiti politici,
delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della
riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo
e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato
in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla
base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori
che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche
se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi
(fissato dall’articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato
sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di
riserva, in aderenza al disposto dell’articolo 4, comma 4, i lavoratori
divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che
l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di
lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato
in sede giudiziale.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione
innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni
obbligatorie, l’obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni.
La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce
un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina,
orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo;
pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione,
l’inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco
temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un
periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova
assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all’assunzione del lavoratore
disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione,
lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche
precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine,
il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei
termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza
dell’obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova
assunzione) presentando il prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999,
pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle
effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti
entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le
assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.

INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n.68,
che prevede modalità peculiari per l’inserimento lavorativo degli invalidi
del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia,
al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a
corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni,
secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge stessa.
I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al
lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in
graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della
qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito
alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione
professionale attivato.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina, all’articolo art.3, comma 5, enuclea tassativamente le
ipotesi di accesso all’istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica
tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo
di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata,
di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di
licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la
semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà
allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la
sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge,
è sufficiente per l’accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari
alla durata dei menzionati trattamenti.
Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai
trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può
ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente
che, valutata la situazione dell’impresa, può autorizzare la sospensione
temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile
una sola volta.
Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili,
si ritiene coerente che l’istituto possa operare anche nei confronti
dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette,
indicate nell’articolo 18, comma 2.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane
immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia
meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto
decentrato dei servizi per l’impiego. In tale ottica, per esigenze
pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale,
resta in capo all’Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i
servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che
investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute
della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si
assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria
sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province
della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici,
la facoltà di effettuare l’autocompensazione seppure, diversamente dal
precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello
stesso ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di
lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata,
diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale
per unità produttive situate nella stessa regione al servizio,
individuato dalla regione, in cui sono situate le unità produttive
per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta
l’ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa
dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme
di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che
saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive
situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto
e corredata dall’ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni
nella Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro, che
provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero
degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su
altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

ESONERI PARZIALI
L’art.5, comma 3 della legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni
della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale
di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo
di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione
una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non
occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
Quanto sopra, in attesa dell’emanazione del relativo regolamento in
osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art.6, rende opportuno
fin d’ora indicare le modalità e gli adempimenti per l’accesso all’istituto,
al fine di consentire la pronta operatività della normativa.
La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro
privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda
è il servizio per l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa.
Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive,
dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del
territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio
procede immediatamente all’inoltro della domanda ai servizi competenti
per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano
l’autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere
l’esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate
le speciali condizioni dell’attività aziendale (che evidenziano la
difficoltà di effettuare l’inserimento mirato) riassumibili nella
faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità
connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali
nelle quali si svolge l’attività stessa, o nella particolare modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa; devono altresì essere indicati,
accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei
dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede
l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, nonché la consistenza
di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità
sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura
percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento,
nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle
caratteristiche dell’attività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori,
può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio
Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i datori di lavoro versano
al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (con le modalità
individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è
situata l’unità operativa per la quale si chiede l’esonero, il
contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di pagamento
del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione
della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e modalità
per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono
stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la
quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia
della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.
Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo
con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell’eventuale
irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso
di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente
inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la
decadenza dall’autorizzazione all’esonero.
Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell’adozione del
provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione
parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale
pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima
del sessanta per cento). Qualora l’autorizzazione non venga concessa,
gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo
potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture,
limitatamente al periodo della sospensione.
Si ravvisa, infine, l’opportunità che le regioni individuino modalità
semplificate per le domande di rinnovo dell’autorizzazione dell’esonero
parziale e per la modifica dell’autorizzazione dipendente da mutamenti
dell’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.

GRADUALITA’
L’istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di
trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla
legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto legge n.148, non è
stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova
quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un intervento
modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà
adeguare il procedimento per l’autorizzazione e, in particolare,
riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire in
occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali,
anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro
al rilascio dell’autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.

GRADUATORIE E AVVIAMENTO
Nell’odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi,
tenuti dai servizi per l’impiego, deve necessariamente dichiararsi la
validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del
nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni
interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità
amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al
fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla
legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di
costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla
costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che
comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento
della disabilità (individuati dall’atto di indirizzo e coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione),
mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente
distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso
le province (Comitato tecnico, istituito dall’articolo 6, comma 2,
lettera b) della legge n. 68) o comunque l’organo che, anche
temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione
della scheda professionale all’atto dell’avviamento. Con l’abrogazione
dell’articolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno l’automatica
disposizione, da parte dell’ufficio che effettua l’avviamento, della
visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla
legge al menzionato atto di indirizzo l’individuazione del nuovo assetto
in materia. Nell’immediato, si ritiene che l’avviamento debba essere
comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo,
successivamente all’avviamento stesso, non appena saranno pienamente
operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni
sanitarie secondo i rinnovati criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di
indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l’iscrizione con riserva
di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti
Commissioni sanitarie per l’accertamento della disabilità, per non
pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n.68 attribuisce alle regioni il compito di definire le
modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione
della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di
valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati
dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell’anzianità
di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica
quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul
territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici,
la disciplina in materia di cui al d.P.R. n. 246 del 1997.

CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA
Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica
e nominativa, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della
legge n. 68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo
alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell’adempimento dell’obbligo.
Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con
chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni
obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la
possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa,
oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali,
per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz’altro
ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del
partito politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li
promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti
inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi
risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Com’è noto, l’articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che
intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti
con pubbliche amministrazioni di certificare l’avvenuto adempimento degli
obblighi di assunzione. D’altra parte, la stessa legge sanziona espressamente
la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi
(che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato
inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall’insorgere
della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il
generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore
di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti
predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi
in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie;
analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di
lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di
valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni,
il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore
di lavoro interessato.
Nell’attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano
pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la
dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato
il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della
legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione
successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata
per la presentazione del prospetto, limitatamente all’anno 2000, dal
relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione
contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo
con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate
dalla legge n. 68.
Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta
in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione
a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di
ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e
dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel
quale il datore di lavoro ha la sede legale.

DATORI DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di effettuazione dell’autocompensazione territoriale
in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni
particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia
di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto
dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato
dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998,
che i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di assunzione dei
soggetti disabili nonché di quelli di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge n. 68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le
qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della
scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai sensi
della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di
effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al
caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne l’applicazione del termine entro cui
inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente
in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata
la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso deve opportunamente
riferirsi alla comunicazione dell’avvenuta attivazione del
procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni
previste dall’ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico i
mpiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere
agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui
all’articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe
decorrere dalla data della trasmissione al servizio competente
di una proposta di convenzione.
Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure
di assunzione di cui al d.P.R.246 del 1997.

CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI
La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate
dall’articolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso
la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, sarà
compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato
dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione
della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto,
al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione
nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale,
cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata
evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili,
questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi,
alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale,
sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate,
anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 12 della legge, di seguito illustrate.

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
L’articolo 12 della legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di
lavoro, servizio per l’impiego e cooperative sociali o disabili
liberi professionisti. L’istituto si configura come una atipica forma
di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato
presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione
ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il
professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro;
a ciò fa riscontro l’accollo degli oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti
dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista,
oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto
dall’importo della commessa.
Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio,
si ritiene comunque utile richiamare l’attenzione sulla necessità di
individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti
che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista
disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile,
a tal fine, verificare l’iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi
e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività
oltre a quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non
sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo
strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere
del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12),
insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un
prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell’obiettivo dell’inserimento
mirato, si ravvisa inoltre l’opportunità che il percorso formativo del disabile
sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi già
possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno
assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto.
Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione
dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità
delle parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell’INPS nella fase della
stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri
previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITA’ DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l’impiego a
livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell’immediato,
sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla
necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della
situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione,
si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a
forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali
(esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea)
conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente,
l’eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti.
Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà
rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire,
in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare
spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione
dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse,
per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per c
onsentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure
snelle e semplificate.

DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIA’ ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
L’articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi
centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione;
si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote
d’obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina
sul collocamento obbligatorio. Nell’immediatezza dell’entrata in vigore
della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità
di consentire da subito l’operatività dell’impianto, si ritiene opportuno
ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già
assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva
aliquota d’obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della
problematica, al regolamento di esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI
Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento,
tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento
e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si
ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere
l’operatività, fino alla completa definizione dell’assetto organizzativo
decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le stesse
continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in
materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento
obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni
adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà
necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso
gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68, si ritiene
che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora,
relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali,
ancorché di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione
di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del
relativo procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999.

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