Non profit

Ingannati dalla pubblicità? Il risarcimento è un diritto

Consumatori L'esercente deve rimborsare il cliente insoddisfatto

di Redazione

Ho acquistato, alla Metro, un condizionatore d’aria che il depliant pubblicitario consigliava per le dimensioni della mia casa. Tecnicamente funziona, ma non dà nessun beneficio. Posso ottenere la restituzione del denaro? E la pubblicità non è forse ingannevole? M.Z. (Mi)(e mail) La Metro è tenuta, in questo caso, a rimborsare il cliente, se questo dimostra che vi è un errore nelle qualità promesse dal prodotto. Infatti, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta abbia le qualità promesse cioè quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (art.1497 cod.civ.). Nessuno spende soldi per comprare qualcosa che non può essergli utile. Il prodotto può anche non aver difetti, ma non corrispondere ugualmente a ciò che ci si prefigurava: in tal caso, se l’errore sulle qualità dell’oggetto risulta essenziale, tale da aver condizionato la volontà dell’acquirente, altrimenti inesistente, questo ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto (art. 1428 cod.civ.). Può pretendere la restituzione dei soldi spesi dietro consegna del prodotto. Ma se le parti sono d’accordo è possibile trovare anche altre soluzioni che, come la sostituzione, accontentino entrambi. La pretesa va indirizzata al venditore, cioè al negoziante presso cui l’acquisto è stato fatto (eventualmente, per conoscenza al produttore). Ciò va fatto quanto prima, per iscritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se, nonostante le insistenze, non si ottiene nulla, va valutata (meglio con l’ausilio di un legale) l’eventualità di rivolgersi al giudice, in questo caso, un giudice di pace. Si può denunciare anche l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Direzione Pubblicità Ingannevole via Liguria, 26-00187 Roma). Basta una segnalazione su carta semplice (senza bolli) che indichi la qualificazione del denunciante (nome e cognome, indirizzo,telefono) e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore), oltre a elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Va inviata una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Vanno fornite comunque tutte le indicazioni necessarie all’ individuazione del mezzo-luogo-data di diffusione, l’indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità e la richiesta di intervento dell’Autorità contro la stessa pubblicità, nonché eventualmente, nei casi più gravosi, richiesta di sospensione provvisoria della pubblicità. L’Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole, vieta la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata.


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