Famiglia
Infortuni: favorire il reinserimento delle donne
E'questa la proposta di legge presentata da un gruppo di donne parlamentari che prevede una serie di agevolazioni sia nei confronti dei datori di lavoro che delle stesse lavoratrici.
Prima di tutto, ai datori di lavoro che assumono o riassumono o reintegrano nel posto di lavoro le donne infortunate e’ concesso di versare i contributi previdenziali nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro. Per beneficiare di questa agevolazione, tuttavia, il contratto dovra’ essere stipulato per un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro che non siano di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e’ prevista l’esenzione totale dai contributi per assegni familiari, maternita’, cassa integrazione guadagni, disoccupazione straordinaria, mobilita’ e indennita’ di malattia, trattamento di fine rapporto. in tal caso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la contribuzione sara’ pari a quella prevista per gli apprendisti. Queste previsioni, se saranno tradotte in un testo di legge, si applicheranno agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, alle associazioni professionali, socioculturali. Nell’ipotesi di stipulazione di un contratto di apprendistato, dovra’ essere agevolato l’inserimento professionale della lavoratrice mediante l’acquisizione di competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dell’interessata derivanti dall’infortunio, adeguino le capacita’ professionali della stessa al contesto organizzativo e produttivo. A questo fine il contratto di apprendistato dovra’ prevedere almeno due corsi di 150 ore di formazione. Le assunzioni dei lavoratori e la stipula di tutti i contratti potra’ avvenire in deroga ai limiti di eta’ previsti dalle altre norme. Per tutte le tipologie di contratti adottati per il recupero e il reinserimento delle donne vittime di infortuni, il datore di lavoro, a semplice richiesta della lavoratrice, dovra’ concedere permessi straordinari di assenza dal lavoro nel limite massimo di 12 ore mensili per la fruizione di prestazioni di sostegno psico-fisico al lavoro, da concordarsi con la azienda sanitaria locale. Sempre a richiesta, per il sostegno psicofisico, puo’ essere costituito, nell’ambito dell’azienda, un gruppo di lavoro composto da un medico o uno psicologo della ASL, un dirigente della struttura aziendale e un assistente sociale. Il gruppo di lavoro progettera’ le iniziative da porre in essere per supportare la lavoratrice nelo’la fase di approccio al lavoro fino a che essa non si sia completamente inserita nel contesto lavorativo.
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