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Infortuni: che caos se la moto serve per lavorare…

Riforma Pensioni: la L.335/95 vieta il cumulo "totale" tra assegni di invalidità e rendita Inail

di Redazione

Tornando dal lavoro in motorino, su una strada con nebbia e poca visibilità, sono stata investita da un camion che non si è fermato. Ricevuto soccorso in ritardo, sono stata in coma per alcuni mesi. Le fratture e il trauma cranico riportati, ancor oggi dopo 2 anni, mi provocano mal di testa e nell’andatura permane una certa claudicazione. Ho avuto un assegno di invalidità dell’Inps che durerà 3 anni ma la richiesta di riconoscimento dell’infortunio è stata respinta e il ricorso non ha avuto esito. Che esito potrebbe avere la pratica ?
V.M. (To)(email)

Risponde Giuseppe Foresti, Direttore Generale Patronato Acli
Il suo caso è riconducibile alla questione dell’infortunio in itinere, che accade cioè lungo il tragitto per recarsi al lavoro. Non esisteva finora una normativa specifica che prevedesse l’indennizzo di tali infortuni. Solo con un D. Lgs. volto a riorganizzare diverse norme del Testo Unico sugli infortuni di imminente attuazione, è prevista la regolamentazione di questa casistica. Tuttavia, in virtù di orientamenti di giurisprudenza consolidata, essi da tempo sono largamente indennizabili se si riesce a dimostrare un nesso stretto che collega l’incidente all’attività lavorativa, quando cioè il rischio generico (che riguarda chiunque usi il motorino) è aggravato dall’obbligo di servirsi di quel mezzo e di percorrere quella strada per recarsi al lavoro. Se questo è il suo caso alla fine la pratica dell’Inail dovrebbe avere esito positivo. Bisognerebbe fare una disamina attenta delle circostanze in cui è avvenuto l’incidente e delle modalità di viaggio possibili per la sua attività lavorativa. La percezione di una rendita permanente per infortunio potrebbe tuttavia non dare risultati pratici, visto che per lo stesso evento lei avrebbe percepito una pensione di invalidità dell’Inps. Se questo è ciò che è accaduto l’assegno di invalidità dell’Inps sarà decurtato di un importo pari alla rendita di infortunio. Ciò in virtù di una disposizione introdotta dalla legge di riforma delle pensioni (com.43 art.1,L. 335/95) che prevede il divieto di cumulo tra assegni di invalidità e rendita Inail quando l’evento invalidante che ha dato origine alle due prestazioni è lo stesso. Succederebbe che l’importo dell’assegno di invalidità verrebbe sospeso fino a concorrenza dell’importo percepito come rendita dell’Inail. Di fatto è come se i contributi versati all’Inps non fossero serviti a nulla. Il nostro auspicio è che questo divieto “totale” di cumulo sia rimosso con qualche provvedimento legislativo. Se così non fosse si potrebbe sollevare il dubbio di costituzionalità della norma citata poiché a fronte di specifiche contribuzioni non vi è salvaguardia di diritti direttamente riconducibili al dettato costituzionale.

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