Welfare

Indulto: la Camera approva. Una scheda

Una scheda per capire il provvedimento approvato oggi

di Redazione

La Camera ha approvato in tarda mattinata, poco prima delle 14,30, la proposta di legge per l’indulto. Approvazione avvenuta con i necessari due terzi, previsti dalla Costituzione. La maggioranza richiesta per l’approvazione era di 420. I voti a favore sono stati 460 e 94 i contrari. In 18 si sono astenuti. Contro il provvedimento, che ora passa al Senato per la seconda e definitiva lettura, hanno votato Italia dei Valori (ad eccezione di Federica Rossi Gasparrini), Lega Nord, An (Gianni Alemanno si e’ astenuto). L’indulto e’ un atto di clemenza che cancella la pena, ma non il reato. Il dettato della legge approvata oggi dalla Camera, che passa adesso al Senato, prevede all’articolo 1 ”concessione di indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive”. Dopo la discussione a Montecitorio, dove il testo e’ stato sottoposto ad emendamenti, c’e’ stato un ‘irrigidimento’ rispetto alla formula originaria con esclusione del beneficio per i reati di usura e per le pene accessorie temporanee. Esclusi dai benefici dell’indulto sono le seguenti fattispecie criminose previste dal codice penale: associazione sovversiva; associazione con finalita’ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; arruolamento con finalita’ di terrorismo anche internazionale; addestramento ad attivita’ con finalita’ di terrorismo anche internazionale; attentato per finalita’ terroristiche e di eversione; atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Esclusi anche i delitti di devastazione, saccheggio e strage; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; banda armata; associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale; associazione di tipo mafioso; strage; riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitu’. Sul fronte minori e delitti a sfondo sessuale non beneficera’ dello sconto di pena chi e’ riconosciuto colpevole di prostituzione minorile ; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone ; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo. Niente indulto nemmeno per gli autori di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; riciclaggio, qualora la sostituzione riguardi denaro o beni provenienti da sequestri di persona a scopo estorsivo oppure delitti concernenti produzione e traffico di sostanze stupefacenti; infine, per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, secondo l’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Da sottolineare che la proposta di legge revoca i benefici elargiti ”se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni”.


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