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Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d’impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
di Redazione
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELL’AQUILA
DECRETO 5 maggio 2009
Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti,
per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali
deducibili dal reddito d’impresa, a favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009. (09A05662)
IL PREFETTO DELL’AQUILA
Premesso che il territorio della provincia dell’Aquila e’ stato
interessato da un grave evento sismico in data 6 aprile 2009;
Visto l’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:
che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro
effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita’
pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e
di enti;
che non si considerano destinati ad attivita’ estranee
all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai predetti soggetti
gratuitamente e per le medesime finalita’;
che entrambe le forme di liberalita’ non sono soggette all’imposta
sulle donazioni;
Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che
demanda ad un decreto del Prefetto l’individuazione delle fondazioni,
delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle
predette liberalita’;
Decreta:
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all’
art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono
effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia
dell’Aquila, sono cosi’ individuati:
a) organizzazioni non lucrative e di utilita’ sociale di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come
modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.
422, nonche’ integrato dall’art. 30, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti
con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie
finalita’ prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni
colpite da calamita’ pubbliche o altri eventi straordinari;
c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti
pubblici non economici;
d) associazioni sindacali e di categoria.
L’Aquila, 5 maggio 2009
Il Prefetto dell’Aquila: Gabrielli
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