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Individuazione delle comunita’ terapeutiche o di riabilitazione aifini dell’affidamento degli imputati tossicodipendenti in regime diarresti domiciliari (GU 19/10/2005 n. 244)

di Redazione

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti  l'art.  25 della legge 28 luglio 1984, n. 398 e l'art. 9 del
decreto   ministeriale   30 settembre   1989,   n.  334,  recante  il
regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di procedura penale, che
demandano   al   Ministro   della  giustizia  l'individuazione  delle
comunita'  terapeutiche  o  di  riabilitazione  per  l'affidamento di
imputati  tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;
  Visto  l'art.  116  del  decreto  del  Presidente della Repubblica,
9 ottobre  1990,  n.  390,  portante  il  testo  unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  che  prevede l'istituzione degli albi regionali e
provinciali  degli  enti  ausiliari  che  gestiscono strutture per la
riabilitazione  e  il  reinserimento  sociale dei tossicodipendenti e
stabilisce  la necessita' dell'iscrizione all'albo medesimo affinche'
le sedi delle comunita' possano essere utilizzate per collocamento di
imputati agli arresti domiciliari;
  Visti  i  propri decreti 7 giugno 2000 e 27 gennaio 2005, emessi ai
sensi  dell'art.  96,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto  il  parere  espresso dalla competente Commissione, in ordine
agli   elementi   tecnico-organizzativi  delle  strutture  che  hanno
richiesto  l'iscrizione  nell'albo  indicato, relativo in particolare
alla  condizione  giuridica  e la tipologia organizzativa di ciascuna
comunita';  all'epoca  di costituzione ed alla continuita' del lavoro
svolto  nel settore del recupero dei tossicodipendenti; all'esistenza
di  eventuali  precedenti convenzioni con enti od organismi pubblici;
all'eventuale  esperienza  acquisita  nel  campo  dell'affidamento di
imputati   agli  arresti  domiciliari;  alla  valutazione  comunicata
dell'ente regione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  comunita'  terapeutiche o di riabilitazione, ad integrazione di
quelle  previste  nel decreto 25 novembre 1999, sono individuate come
segue:
    1)   Comunita'  terapeutica  «La  Sorgente. Progetto Puntonave» -
sede  operativa  via  Brento,  12  -  40037  Badolo  di Sasso Marconi
(Bologna);  sede  legale  Ente  Fraternita'  Cristiana opera di Padre
Marella  Citta'  dei  Ragazzi  Onlus,  via  dei Ciliegi, 6 - 40068 S.
Lazzaro di Savena (Bologna), per quindici posti;
    2)  Associazione  «Fermata  d'Autobus»  Onlus  -  sede legale via
Cavour,  20  -  10123  Torino;  sede  operativa  Strada Torino, 149 -
Trofarello (Torino);
    3)  Associazione «ASAT» s.c.r.l. - via R. Mondolfo n. 8; C.P 6145
Roveri - 40138 Bologna;
    4)  Cooperativa CO.S.S.E.A. Onlus - sede legale via Diaz, Gioiosa
Jonica;  sede  operativa Loc. Ferraro, Siderno (Reggio Calabria); per
trentacinque posti;
    5) Cooperativa Sociale «L'Arcobaleno» - in Villa Sans Soucy, C.P.
06, via S. Pietro in Lama km 2,5 - 73100 Lecce;
    6)  Associazione C.A.T. Missione «Nuova Alternativa III» - via B.
Longo, lotto «0», ed. P.3; - 80147 Napoli, per diciotto posti.
      Roma, 8 giugno 2005
                                                Il Ministro: Castelli

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