Non profit

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni efederazioni dei donatori di sangue.

di Redazione

Decreto ministeriale 7 giugno 1991 (in Gazz. Uff., 26 giugno 1991, n.
148). — Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e
federazioni dei donatori di sangue.

Art. 1.

1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori di
sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e
solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei
suoi componenti;
b) sono formate da cittadini donatori volontari o che già lo
siano stati;
c) improntano l’organizzazione e la struttura degli organi
associativi al principio democratico.
2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle
associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue debbono
essere informati alla più ampia partecipazione dei cittadini ed a
criteri democratici di gestione dell’ordinamento interno.

Art. 2.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue,
legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti
scopi:
a) promozione dell’informazione e della educazione al dono del
sangue e della educazione alla salute nella popolazione, con
interventi a livello nazionale, regionale e locale;
b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla
destinazione;
d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento
dell’autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio
1990, n. 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell’O.M.S.,
della CEE e del Consiglio d’Europa.

Art. 3.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue possono
concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale,
secondo i rispettivi piani sanitari regionali, mediante convenzioni
da stipulare con le regioni in conformità allo schema tipo previsto
dall’art. 1, comma 8, della legge n. 107/1990.
2. La stipula delle convenzioni indicate al comma 1 è condizionata
alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e
federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle
indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua
pubblicazione.

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