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Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

di Redazione

Legge 29 dicembre 1987, n. 546 (in Gazz. Uff., 7 gennaio 1988, n. 4).
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

Art. 1.

Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

1. Dal 1° gennaio 1988 è corrisposta alle lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti
attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità
giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai
sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Modalità di erogazione.

1. L’indennità di cui all’articolo 1 viene erogata dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita
domanda in carta libera, corredata da un certificato medico
rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del
parto ovvero dell’aborto spontaneo o terapeutico.
2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, l’indennità di maternità di cui
all’articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre
mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a
condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.
3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari.

Art. 3.

Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre.

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e
per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una
indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione minima
giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come
prevista dall’articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il
parto.

Art. 4.

Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali.

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività
commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data
presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva
del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo
articolo 1.

Art. 5.

Indennità in caso di aborto.

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non
prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica
rilasciata dall’unità sanitaria locale competente per territorio, è
corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi degli
articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Art. 6.

Copertura degli oneri.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per
unità attiva iscritta all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività
commerciali, a partire dal 1° gennaio 1988.

Art. 7.

Variazioni dei contributi.

1. Al fine di assicurare l’equilibrio delle singole gestioni
previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dell’INPS, con proprio decreto stabilisce le
variazioni dei contributi di cui all’articolo 6, comma 1, in misura
percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

Art. 8.

Trasferimento fondi.

1. I fondi di cui all’articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, debbono essere versati all’INPS al momento dell’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 9.

Abrogazione di disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204.

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