Regione Toscana. Legge regionale n. 7 del 23 gennaio 1998. Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale. B. U. n. 4 del 2 febbraio 1998.
La Giunta regionale toscana ha promulgato definitivamente la legge che promuove l?istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie ambientali volontarie (Gav). In questo modo la Regione intende riconoscere, ancora una volta, la funzione sociale del volontariato per la salvaguardia dell?ambiente, che nasce dalla promozione della cultura dei valori ambientali, dalla collaborazione con le istituzioni e dalla partecipazione attiva, accanto alle autorità competenti, negli interventi d?emergenza nel caso in cui avvengano disastri ambientali.
Le Guardie ambientali dovranno frequentare i corsi di formazione organizzati da Comuni, comunità montane, Enti parco o dalle associazioni di protezione ambientale. Ma coloro che già svolgono la funzione di Guardie volontarie presso associazioni di pescatori, venatorie e naturalistiche, o le Guardie venatorie, potranno essere nominati direttamente dalla provincia previa frequenza a un corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dall?associazione stessa.
I volontari dovranno garantire almeno otto ore di servizio al mese, comunicando al proprio raggruppamento territoriale la disponibilità di giornate e di orari. Saranno tenuti a esibire il proprio tesserino di riconoscimento e a redigere con diligenza i rapporti di servizio e i verbali di accertamento. Dovranno inoltre collaborare con i corpi di Polizia e con gli altri servizi dediti alla tutela ambientale.
Sono numerose le funzioni assegnate alle Guardie volontarie. Il compito di vigilanza, l?accertamento della violazione delle normative, la prevenzione degli abusi, la segnalazione alle autorità dei casi di degrado ambientale. Ma anche la collaborazione con le istituzioni per le attività di recupero di aree abbandonate, l?intervento nelle emergenze ambientali e infine la promozione dell?attività di sensibilizzazione nelle scuole.
Per la realizzazione dell?iniziativa e per gli oneri relativi all?attuazione della legge, sono stati stanziati 100 milioni (iscritti al capitolo 2944D del bilancio di previsione del 1998). Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio.
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