Welfare

In GU la nuova social card

Ecco finalmente il testo. Esplicito riferimento al costruire uno «strumento di contrasto alla povertà assoluta»

di Sara De Carli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il provvedimento è in vigore da oggi stesso. L’articolo 60 annuncia e regola una nuova sperimentazione della social card. Se ne è parlato nei giorni scorsi, ma ecco finalmente cosa dice il testo. Confermata l’estensione ai cittadini stranieri, l’ammontare variabile della cifra caricata sulla carta, in funzione della composizione del nucleo famigliare, il mix di ergoazioni monetarie e servizi, l’agganciamento dell’erogazione della card con la ricerca attiva di lavoro. Una sottolineatura importante da fare è quell’inciso che appare al comma 1, che esplicita come la sperimentazione è avviata «al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta».

Art. 60 – Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto; e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.


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