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In GU la disciplina del Fondo per l’accesso al credito
Mutui garantiti riservati agli under 35. Il ministero della Gioventù sarà l'ente gestore del Fondo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2011 il “Regolamento recante la disciplina del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali”.
Il decreto mira al rilascio di mutui ipotecari (garantiti dal Fondo) per l’acquisto della prima casa fino a un massimo di 200mila euro a giovani under 35 con un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.
Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (con priorita’ per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), è stato istituito con la legge 133/2008 con una complessiva dotazione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Era dunque atteso il regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 18 febbraio, inteso a disciplinare i criteri per l’accesso al Fondo e le modalita’ di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
Il Fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventu’, che ne è il soggetto attuatore.
Per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo il Dipartimento si avvale della prestazione di una societa’ a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l’ esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari); la corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; il controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonche’ ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta’ inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non piu’ del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta’ per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorita’ ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Per leggere l’intero regolamento cliccare qui
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