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In Gazzetta il decreto sul 5 x mille
Tempo fino al 10 febbraio per iscriversi all'elenco dei beneficiari istituito dall'Agenzia Entrate. Il testo integrale del decreto
Il tanto atteso decreto attuativo del 5 x mille è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 22 del 27-1-2006. E’ visibile online sul sito della Gazzetta Ufficiale.
Per le organizzazioni c’è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi all’apposito elenco messo online dall’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) ed entrare così nel novero dei beneficiari del 5 x mille.
Ecco il testo integrale del decreto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che prevede per l’anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
finalita’ di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale e delle associazioni di promozione
sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle
universita’, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonche’ ad
attivita’ sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
Visto l’art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce le
modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto,
nonche’ le modalita’ di riparto delle somme destinate dai
contribuenti;
Visto l’art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell’art. 1
della legge n. 266 del 2005, riferita all’anno finanziario 2006, e’
specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del
medesimo art. 1 e’ adottato senza l’acquisizione dell’avviso di cui
al primo periodo dello stesso comma;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 337 lettera a),
della legge n. 266 del 2005
1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 337, lettera a), della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della
quota del 5 per mille dell’imposta individuata dal medesimo comma, si
iscrivono in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate.
L’iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica,
utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web
della predetta Agenzia all’indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).
2. Per l’iscrizione nell’elenco sono prese in considerazione solo
le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il
10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari
abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti
disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano
il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di
legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda e’ conforme al
facsimile allegato 1 al presente decreto.
3. L’elenco dei soggetti iscritti e’ pubblicato dall’Agenzia delle
entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con
indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di
ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell’elenco possono
essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato,
presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo
soggetto. L’elenco dei soggetti iscritti e’ ripubblicato dalla
Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma
definitiva, entro il 10 marzo 2006.
4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti
iscritti nell’elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con
raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei
medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei
requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva e’ in
ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell’avvenuta
trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell’elenco.
Il modulo della dichiarazione sostitutiva e’ conforme al facsimile
allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione
sostitutiva e’ condizione necessaria per l’ammissione al riparto
della quota di cui al comma 1.
5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di
conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-bis.
Art. 2.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 337 lettere b) e
c), della legge n. 266 del 2005
1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ed
il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica
all’Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l’elenco,
rispettivamente, dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e
delle Universita’, di cui all’art. 1, comma 337, lettera b), della
legge n. 266 del 2005, nonche’ dei soggetti che effettuano ricerca
sanitaria, di cui all’art. 1, comma 337, lettera c), della medesima
legge, indicandone per ciascuno denominazione, sede e codice fiscale.
Gli elenchi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate entro il
20 febbraio 2006 sul sito di cui all’art. 1, comma 1.
Art. 3.
Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per
mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa
al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD
2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico
persone fisiche 2006.
2. Il modello integrativo CUD 2006 e’ consegnato dal datore di
lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello
integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per
mille, e’ consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse
modalita’ previste per la destinazione dell’8 per mille di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il modello integrativo CUD 2006 ed il modello 730/1-bis redditi
2005 sono conformi ai facsimile allegati 3 e 4 al presente decreto.
Il modello unico persone fisiche 2006 e’ predisposto dalla Agenzia
delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione
del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di
imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente
decreto. I modelli 730/1-bis redditi 2005 e unico persone fisiche
2006 sono presentati secondo le vigenti modalita’.
Art. 4.
Destinazione del 5 per mille
1. Il contribuente puo’ destinare la quota del 5 per mille della
sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di
imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri
che figurano nei modelli di cui all’art. 3, corrispondenti
rispettivamente alle quattro finalita’ individuate dall’art. 1, comma
337, della legge n. 266 del 2005. Puo’ essere espressa una sola
scelta di destinazione.
2. Nei riquadri corrispondenti alle finalita’ di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 337 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 il
contribuente, oltre all’apposizione della firma, puo’ altresi’
indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul
reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e’
tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente
decreto e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985
non sono in alcun modo alternative fra loro.
Art. 5.
Riparto del 5 per mille
1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, definitivamente individuati
ai sensi degli articoli 1 e 2, spettano le quote del 5 per mille loro
direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la
firma ai sensi dell’art. 4, comma 1, hanno altresi’ indicato il
codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo. Ai comuni spettano le quote del 5 per mille dei
contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma,
ai sensi dell’art. 4, comma 1, nel riquadro corrispondente alla
finalita’ di cui alla lettera d) del comma 337 dell’art. 1 della
legge n. 266 del 2005.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al
comma 1 relativamente ai quali l’indicazione del codice fiscale
risulta errata, le somme corrispondenti al complesso delle quote del
5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una
delle finalita’ di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono ripartite, nell’ambito
delle medesime finalita’, in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice
fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime
lettere a), b) e c).
Art. 6.
Corresponsione del 5 per mille
1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai
contribuenti per il periodo d’imposta 2005 e tenuto conto del dato
degli incassi dell’imposta sul reddito per le persone fisiche
relativa al medesimo periodo d’imposta, trasmette in via telematica
alle Amministrazioni di cui al comma 3 e al Ministero dell’economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a
ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
2. Le quote del cinque per mille dell’IRPEF, determinate sulla base
degli incassi relativi all’imposta sul reddito per le persone fisiche
per il periodo d’imposta 2005, iscritte in bilancio sull’apposito
fondo nell’ambito del centro di responsabilita’ «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni di
cui al comma 3, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle
entrate.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica, il
Ministero della salute, il Ministero dell’interno, per le finalita’,
rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 337
dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, provvedono a corrispondere a
ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme di cui al comma 1
che a loro spettano.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2006
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca
Moratti
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 123
Per scaricare i 4 allegati, cliccare su www.gazzettaufficiale.it” oppure scaricare il kit apposito sul sito dell’Agenzia Entrate.
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