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In Gazzetta il decreto per l’immatricolazione

Pubblicato sulla GU n.225 del 28/09/2009. Il testo integrale

di Benedetta Verrini

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28/09/09 il decreto dell’1 settembre 2009, n.137, del Ministero dei Trasporti recante “disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze”.

Di seguito il testo del Regolamento:

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85,
91 e 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli
articoli 203 e 244;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3, comma 2;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987,
n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
autoambulanze»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di
soccorso per emergenze speciali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa
relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in
noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel
nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, cosi'
come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2,
lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze

1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del
1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per
prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del
1992, nonche' dell'articolo 244 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in
uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni
di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale
di esercizio.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la
carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti
pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore,
dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze
gia' in disponibilita' del locatario.

Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze

1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla
integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri
organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche
disposizioni normative;
b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attivita'
principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della
salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei
propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da
specifiche disposizioni normative;
c) dalle altre collettivita', per il perseguimento dei propri
scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei
propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche'
dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle
imprese e dalle altre collettivita' per prestazioni di trasporto
effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4,
per la sostituzione di autoambulanze gia' immatricolate a proprio
nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
L'autoambulanza locata senza conducente e' utilizzata per il
medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.

 Art. 4. Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonche' la
documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i
necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Art. 5. Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro
dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;
b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre
1997, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro : Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 134


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