Politica

In Consiglio dei Ministri otto deleghe per cambiare la scuola

Alle 11 il Consiglio dei Ministri approverà le otto deleghe collegate alla Buona Scuola. In attesa di vedere i testi definitivi, ecco una sintesi delle principali modifiche suggerite dal Parlamento ai testi presentati a febbraio dal Governo, con particolare riferimento all'inclusione degli alunni con disabilità.

di Sara De Carli

I decreti attuativi della Buona scuola approderanno venerdì 7 aprile in Consiglio dei Ministri. Lo riferisce il sito Tuttoscuola. Il Governo ha tempo fino al 17 aprile per presentare i testi definitivi, ma contando le festività pasquali tutto deve chiudersi prima: quel che è certo è che non ci sarà alcuna proroga. Ecco di seguito una scheda informativa sugli otto decreti attuativi e delle modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari cui sono stati assegnati. L’ultima parola spetta al Miur e e al Governo, ma nelle scorse settimane più volte la ministra Valeria Fedeli aveva assicurato la disponibilità ad accogliere le modifiche che il Parlamento avrebbe suggerito.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità – Atto n. 378
La Conferenza Unificata ha dato parere favorevole il 9 marzo 2017, condizionato però alla previsione di un'adeguata copertura finanziaria per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali trasferite alle Regioni con la Legge di bilancio 2016. Per il finanziamento di tali funzioni sono stanziati in legge di bilancio 75 milioni di euro per il solo 2017, mentre «è necessario prevedere una copertura integrale della funzione trasferita attraverso un finanziamento strutturale che il Governo ha verificato essere pari ad almeno 112 milioni di euro».
Le Commissioni VII Cultura e XII Affari Sociali della Camera hanno dato parere favorevole il 16 marzo, con 17 condizioni. Il numero massimo di alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, torna a 20 (la prima versione del decreto invece alzava a 22 il tetto massimo). Il PEI-Piano Educativo Individualizzato ora è «elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori». Si parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale». Quanto alla novità della possibilità di un rinnovo del contratto per i docenti di sostegno a tempo determinato, già introdotta dal testo del Governo, ora si precisa che questo rinnovo accada solo ove ci sia stata la richiesta della famiglia e nelle osservazioni si scrive che il rinnovo si potrebbe anche fare per più di una volta (qui l’articolo di Vita e qui il parere delle Commissioni).
Analogo il parere della Commissione Istruzione del Senato, reso il 22 marzo (qui il testo).

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato – Atto n. 384
La Commissione VII Cultura ha dato parere favorevole il 9 marzo, precisando che al termine del primo ciclo, la certificazione delle competenze raggiunte dall’alunno deve tenere conto della «coerenza con il Piano educativo individualizzato per gli alunni disabili». Viene dedicato un intero articolo, nuovo, il 25-bis, all’istruzione parentale. L’articolo 12, sulla valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, che aveva creato molte perplessità, viene modificato: per gli alunni con disabilità certificati il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe, possono prevedere per lo svolgimento delle prove standardizzate misure compensative o dispensative, adattamenti della prova o l'esonero dalla prova.
All’esame di Stato che conclude il primo ciclo di istruzione, il vecchio testo diceva che le prove differenziate – qui stava la preoccupazione – «se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale», mentre secondo le indicazioni della Commissione «le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma». Anche la frase iniziale dell’articolo 7, «agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo» sarebbe sostituita dalla frase «le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma». Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto «non viene mai fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove». Riscritto anche l’articolo 24 sulla valutazione degli alunni in ospedale. Fra le valutazioni suggerite, la Commissione ha messo anche il prevedere, in relazione al primo ciclo, «eventualmente a titolo di sperimentazione, forme di valutazione sostitutive della votazione numerica in decimi, con funzione orientativa».
In Senato la Commissione VII aveva dato parere il 9 marzo (qui il testo, sesto allegato).

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero – Atto n. 383
La Commissione III Affari Esteri e VII Cultura hanno dato parere favorevole il 9 marzo (qui il testo del parere).

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività – Atto n. 382
Parere favorevole reso dalla Commissione VII Cultura il 9 marzo (qui il testo). Parere favorevole della Commissione VII Istruzione del Senato reso l'8 marzo (quinto allegato).

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente – Atto n. 381
Parere favorevole della Commissione VII Cultura reso il 16 marzo con osservazione: «valuti il Governo di aggiungere dopo l'articolo 7, il seguente “7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992»”.
La Commissione Istruzione del Senato, che ha dato parere favorevole il 21 marzo (primo allegato), ha chiesto maggiori risorse. In particolare ha evidneziato che in relazione ai servizi di trasporto per gli alunni con disabilità «occorre prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Regioni e dagli enti territoriali in favore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a specifiche ipotesi» ma «siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico».

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni – Atto n. 380
Il 15 marzo ha dato parere favorevole la Commissione VII Istruzione del Senato (qui le osservazioni, le condizioni e il testo integrale approvato, primo allegato). Il 16 marzo ha reso parere favorevole delle Commissioni VII Cultura e XII Affari Sociali. La Commissione V Bilancio il 28 marzo 2017 ha segnalato che «nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000» e suggerito che «si valuti l'opportunità di allocare le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia in un unico apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente».

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale – Atto n. 379
Parere favorevole della Commissione VII Cultura, reso il 16 marzo (qui il testo). Il 22 marzo parere della Commissione VII del Senato (qui il testo integrale).

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione – Atto n. 377
La Commissione VII del Senato ha approvato il 15 marzo un parere favorevole (quinto allegato) in cui si precisa che il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli è articolato in:

  • a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;
  • b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a)
  • c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).

Il percorso triennale prende un nuovo nome, FIT, che sta per «formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente» e tale percorso FIT si struttura come

  • un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 9;  
  • un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;  
  • un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11. Il parere specifica anche che «le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa.

Per gli insegnanti di sostegno in formazione iniziale «aumentano da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi». Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Il contattista su posto di sostegno, «è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione». Infine è previsto che «i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno siano inseriti entro l'anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica». I docenti di questa graduatoria ad esaurimento «saranno ammessi annualmente direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto».

In Commissioni VII Cultura e XI Lavoro hanno approvato il 16 marzo un parere favorevole identico.

Foto Unsplash

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