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Imu, esenzioni in vista per gli alloggi sociali affittati

Il recente decreto potrebbe rappresentare una apertura per quegli enti che affittano immobili a canoni ridotti a soggetti svantaggiati. Il condizionale però è d'obbligo. Il nostro esperto Carlo Mazzini spiega il perchè

di Carlo Mazzini

Il recente decreto IMU (in allegato) – passato definitivamente per la conversione in legge al Senato ma non ancora pubblicato in GU – reca alcune novità per il non profit.

Non sono quelle sperate dal Terzo Settore, il quale giustamente se ne lamenta. Non c’è infatti un’esenzione generalizzata su quelle attività – vedi scuole – per le quali l’imposta rischia di essere un fardello economicamente non sopportabile.
A dire il vero, l’esenzione generalizzata non poteva esserci, perché l’Italia ha rischiato di pagare l’anno scorso multe salate per un’infrazione alle regole europee sulla concorrenza. Non resta che affidarci alle prossime imposte (Tasi ecc) che, sostituendo in parte l’IMU, sono in procinto di fare la loro comparsa nel caotico panorama della fiscalità italiana.


Quello che c’è di buono è contenuto nei commi 3 e 4 dell’articolo 2 del DL102/12, dove si prevede

  1. – che siano esentati gli immobili utilizzati con modalità non commerciali – da parte di enti non commerciali – per attività di ricerca scientifica;
  2. – che siano equiparati ad abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Sul primo punto nulla quaestio, era una mancanza palese il fatto di non favorire quel tipo di attività.
Sul secondo punto, potrebbe – il condizionale è d’obbligo – rappresentare una apertura per quegli enti che affittano  immobili a canoni ridotti a soggetti svantaggiati (si pensi a chi lo fa a favore di malati e loro familiari, a favore di persone in difficoltà economiche, ecc). Detto che chi lo fa a titolo gratuito (chapeau) è già esente da IMU per le regole generali di esenzione di cui all’art 7, c 1, lett i, D Lgs 504/92, l’apertura verso chi – ente non commerciale – si fa pagare un canone di locazione potrebbe essere davvero rilevante. Il condizionale è d’obbligo perché la norma si riferisce ad un DM Infrastrutture del 22 aprile 2008 che nella definizione di alloggi sociali include come attore anche generici “privati” ma non si capisce se sia riferibile in termini di requisito oggettivo alle attività sopra riportate.
Appare davvero opportuno un chiarimento da parte del Ministero.

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