Economia

Imprese donatrici? Ecco come

In Gu i decreti dei prefetti di Bologna e Modena per individuare i soggetti tramite cui fare erogazioni

di Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 22 giugno 2012 il decreto del prefetto di Bologna, che va a individuare le fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d’impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

Nel territorio della provincia di Bologna questi soggetti sono:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il decreto prefettizio ricorda anche che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; che non si considerano destinati ad attività estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività; che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all’imposta sulle donazioni.

Identico decreto è stato firmato dal prefetto della provincia di Modena, anch’esso sullo stesso numero della GU.

Le aziende che faranno queste donazioni di beni non devono pagare l’Iva sui beni donati, che ai fini dell’Iva risultano distrutti. È questo il punto che ha sollecitato più domande tra i lettori di Vita.it. Il riferimento è l’art. 1, comma 130, legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) riforma il contenuto dell’art. 13, comma 3, d.lgs.460/97, ben spiegato dalla circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate (in allegato). Ci sono limiti al valore della donazione e obblighi di comunicazione preventiva scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e dichiarazioni ad hoc anche da parte delle onlus.


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