Non profit

Imprese, da oggi donare conviene di pi

Onlus. La Finanziaria ha modificato alcune agevolazioni (di Gianpaolo Concari).

di Redazione

Riceviamo spesso proposte da parte di aziende della nostra zona che vorrebbero donare alla nostra associazione onlus beni materiali di diverso tipo, come attrezzature, mobili, derrate alimentari o capi di abbigliamento. Spesso si tratta di articoli difettosi oppure che presentano alcune anomalie (non determinanti) che però li renderebbero meno ?appetibili? al pubblico. Ho sentito che la Finanziaria è intervenuta proprio in questo settore. Vi chiediamo un approfondimento, grazie.

Marcello P.

Le erogazioni liberali in natura alle onlus sino al 31 dicembre 2007 generavano alcuni problemi fiscali anche se, con l?introduzione della +Dai -Versi le cose erano migliorate in termini di limite massimo fiscalmente riconosciuto della donazione. Alle onlus si potevano infatti donare:1. secondo la +Dai -Versi (cfr. art. 14, dl 35/2005) i beni, senza distinzione circa la loro natura, per un importo massimo pari al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre i 70mila euro. La donazione però comporta la indetraibilità dell?Iva relativa all?acquisto dei beni donati o, se prodotti all?interno dell?impresa, relativa ai beni che li compongono. Fino al 31 dicembre 2007 queste donazioni non erano riconosciute come onere deducibile ai fini Irap. La norma non è stata modificata dalla Finanziaria e le novità in tema di Irap sono riportate qui di seguito; 2. le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici (cfr. art. 13, comma 2, dlgs 460/97), alla cui produzione o scambio è diretta l?attività dell?impresa, destinati a essere eliminati dal circuito commerciale (per difetti di confezionamento o perché prossimi alla scadenza). In questo caso non vi è un limite massimo per il riconoscimento fiscale della donazione, valida sia ai fini Irpef/Ires, Iva e Irap perché la donazione di questi beni è considerata pari alla loro distruzione. La norma non è stata modificata dalla Finanziaria 2008.3. i restanti beni, in base all?art. 13, comma 3, dlgs 460/97, potevano essere donati sino ad un massimo fiscalmente riconosciuto di di 1.032,91 euro (2 milioni di lire). Di fatto la norma è superata dalla +Dai -Versi, più favorevole ai contribuenti. L?art. 1, comma 130 della Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) riforma il contenuto dell?art. 13, comma 3, dlgs 460/97, ed estende la possibilità di considerare distrutti tutti i beni «non di lusso» (concetto un po? vago senza un elenco specifico), donati alle onlus, che presentano imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l?idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione. La rilevanza fiscale della donazione è limitata al 5% del reddito di impresa dichiarato e il valore di riferimento dei beni donati è il costo specifico degli stessi o il loro costo di acquisto. L?operazione è interessante perché ai fini Irpef/Ires, Iva e Irap non si considera come destinazione a finalità estranea all?esercizio dell?impresa, con il che, ai fini Iva, non scatta l?obbligo di rettifica della detrazione dell?imposta pagata al momento dell?acquisto. Occorre però rispettare l?art. 2, dpr 441/97 che prevede una procedura rigida per vincere la presunzione di cessione dei beni donati e validare fiscalmente le operazioni di erogazione liberale di beni. Attenzione alle terminologie utilizzate nei vari provvedimenti: il reddito complessivo è infatti diverso dal reddito di impresa e il valore normale dei beni è diverso dal costo specifico o di acquisto.L?altra novità (art. 1, comma 50 Finanziaria 2008), è l?abrogazione dell?art. 11-bis, dlgs n. 446/97 che considerava irrilevanti ai fini Irap le erogazioni liberali di qualunque tipo. Apparentemente il risparmio fiscale delle donazioni è diminuito in quanto l?aliquota Ires è passata dal 33 al 27% e non viene bilanciata dal riconoscimento fiscale delle donazioni ai fini Irap in quanto l?aliquota è scesa dal 4,25 al 3,9%. Il risparmio fiscale perciò sarebbe del 30,9%. In realtà è la tassazione nominale in generale ad essere scesa dal 37,25 al 30,9%. Si tratta perciò di un nuovo impulso alle erogazioni liberali delle imprese.

Gianpaolo Concari

Il punto

La Finanzaria 2008 ha esteso la possibilità di considerare distrutti tutti i beni «non di lusso» donati alle onlus, ancora integri ma che non possono essere commercializzati. Inoltre, per le donazioni da parte di imprese, ha modificato il regime Irap.

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