Non profit

Imprese, beni “selezionati” ma convenienza maggiore

Donazioni alle onlus. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Carlo Mazzini

Le aziende possono donare alle onlus beni di propria produzione o commercializzazione. La vecchia versione dell?art. 13, c. 3 dlgs 460/97 presentava alcuni aspetti un po? oscuri, tra i quali l?importo esiguo di 2 milioni di lire e l?incrocio tra donazioni di denaro e donazioni di beni. Con la Finanziaria 2008, invece, si è cambiato l?ambito oggettivo (non tutti i beni, ma solo quelli danneggiati e non più commercializzabili) e il quantum, senza andare a influenzare la questione delle donazioni in denaro.

Il regime agevolato, previsto in favore delle imprese per la cessione gratuita alle onlus di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, si applica dal 1° gennaio 2008 alle cessioni di beni non di lusso. Sono quindi esclusi dal regime agevolato i beni di lusso. Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e in vigore dal 1° gennaio di quest?anno riguardano, in particolare, come chiarisce la circolare n. 26/E dell?Agenzia delle Entrate, la tipologia dei beni oggetto di cessione e le agevolazioni fiscali ai fini Iva. Sono state apportate alcune modifiche anche al regime fiscale in materia di imposte sui redditi. Oltre all?esclusione dei beni di lusso, precisa la circolare, i requisiti dei beni ceduti gratuitamente alle onlus per i quali sono previste le agevolazioni sono i seguenti: innanzitutto, devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi; queste anomalie non devono però limitarne l?utilizzo, pur impedendone la commercializzazione o la vendita, rendendone quindi necessaria l?esclusione dal mercato o la distruzione.

La circolare segnala anche che l?importo del beneficio di cui possono godere i soggetti che effettuano la cessione gratuita non è più fisso, come in precedenza, ma varia in proporzione all?entità del reddito d?impresa dichiarato. La nuova formulazione della norma infatti, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che il limite massimo dell?importo complessivo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l?acquisto dei beni ceduti gratuitamente, sul quale si applica l?agevolazione, non può superare il 5% del reddito d?impresa dichiarato. Il trattamento fiscale agevolato delle cessioni gratuite si estende, a partire dal 1° gennaio 2008, anche all?Iva in quanto l?impresa donante può cedere i beni senza applicare l?imposta sul valore aggiunto e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione. La nuova formulazione del testo della norma contempla infatti espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle onlus si considerano, secondo i limiti e alle condizioni indicate, distrutti agli effetti dell?Iva.

Ma ecco cosa diceva la vecchia versione dell?art. 13, c. 3 della legge 460/97: «3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l?attività d?impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all?esercizio dell?impresa ai sensi dell?articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (…). La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l?acquisto, si considera erogazione liberale (…)».

Ed ecco cosa dice la Finanziaria 2008 (art. 1, c. 130, legge 244/07): «3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l?attività dell?impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l?idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l?esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l?acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d?impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all?esercizio dell?impresa ai sensi dell?articolo 85, comma 2,del Testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell?imposta sul valore aggiunto».

Il punto

  • Regime agevolato.

Non di lusso e non commercializzabili, benché ancora utilizzabili: questi i beni, diversi da alimenti e farmaci, che dal 1° gennaio scorso possono essere donati dalle imprese alle onlus godendo del regime agevolato fiscale. Inoltre, il loro valore non viene compreso nelle erogazioni in denaro.


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