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Impresa sociale: via libera del Senato

La Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo. Il testo torna al Cdm per l'approvazione definitiva

di Francesco Agresti

La Commissione Giustizia del Senato ha espresso oggi, con il voto contrario delle opposizioni, parere favorevole sullo schema di decreto legislativo attuativo della legge 13 giugno 2005, n. 118, recante “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”. Il testo ora dovrà tornare in Consiglio dei ministri per l?approvazione definitiva.

Sul provvedimento si è espresso con parere negativo la Conferenza Stato-Regioni e il centro sinistra. “Nonostante le significative osservazioni presentate da CGIL, CISL e UIL e dalle altre organizzazioni imprenditoriali e sociali, tra cui Confindustria, Lega delle Cooperative, Unci, Cna”, ha sottolineato il senatore Ds Nuccio Iovene, “il centrodestra non ha voluto accogliere nessuno dei suggerimenti migliorativi che avrebbero dato al decreto legislativo sull’impresa sociale maggiore chiarezza ed efficacia”.

“I rilievi dell?opposizione?, ha spiegato il relatore Luigi Bobbio di An, “non sono stati accolti perché avrebbero determinato un appesantimento sia normativo che finanziario?.

Due le osservazioni che accompagnano il parere favorevole della commissione Giustizia: la prima propone di inserire all’articolo 1, comma 1, dello schema dopo le parole “tutte le organizzazioni private” le altre “ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile”, chiarendo così che possono essere imprese sociali anche tutte le forme di imprese for profit .

La seconda, invece, aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 17, il seguente: “1-bis – L’articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 si interpreta nel senso che l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità si intende rispettato qualora il beneficiario sia un’organizzazione che esercita un’impresa sociale”. Si tratta in questo caso, di un’interpretazione autentica volta a chiarire che la devoluzione del patrimonio da parte di una ONLUS in favore di un’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve intendersi conforme al quadro normativo di riferimento, in quanto rientrerebbe nella ipotesi di destinazione di un patrimonio a fini di pubblica utilità.

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