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Impresa sociale: ecco le novità del testo definitivo
L'esecutivo ha accolto i rilievi delle Camere
Due le modifiche introdotte nel decreto legislativo sull’impresa sociale approvato oggi dal consiglio dei ministri rispetto al testo dello schema di decreto licenziato lo scorso 2 dicembre.
La prima inserisce all’articolo 1, comma 1, del decreto dopo le parole “tutte le organizzazioni private” le altre “ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile”, chiarendo così che possono essere imprese sociali anche tutte le forme di imprese for profit .
La seconda, invece, aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 17, il seguente: “1-bis – L’articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 si interpreta nel senso che l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità si intende rispettato qualora il beneficiario sia un’organizzazione che esercita un’impresa sociale”. Si tratta in questo caso, di un’interpretazione autentica volta a chiarire che la devoluzione del patrimonio da parte di una ONLUS in favore di un’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve intendersi conforme al quadro normativo di riferimento, in quanto rientrerebbe nella ipotesi di destinazione di un patrimonio a fini di pubblica utilità.
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