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Impresa sociale: ecco il testo approvato dal governo

La delega, votata in via preliminare nella seduta di giovedì scorso, introduce la legislazione di principio per questo nuovo e importante soggetto giuridico

di Redazione

Ecco il testo dell?attesissimo disegno di legge delega relativo all?impresa sociale, approvato in via preliminare nell?ultima seduta del Consiglio dei ministri (n. 47 dell?11 aprile). Il ddl, sottoposto al governo su proposta dei ministri Maroni, Marzano, Pisanu e Buttiglione, dovrà ora essere vagliato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni. “Abbiamo dato il via a una sistemazione organica del settore non profit” ha dichiarato il ministro del Welfare Roberto Maroni, che ha illustrato anche i cinque elementi-chiave del ddl: obbligo di operare esclusivamente in ambiti di particolare rilievo sociale; divieto di redistribuzione degli utili o di quote di patrimonio sotto qualsiasi forma, anche indiretta; obbligo di reinvestire eventuali incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell?attività istituzionale; divieto per i soggetti pubblici e le imprese private con finalità lucrative di detenere il controllo dell?impresa; costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nell?impresa anche ai diversi prestatori d?opera e ai destinatari delle attività sociali. Ecco la delega approvata in via preliminare: (Il testo riportato non ha carattere di ufficialità e ha valore puramente informativo) Articolo 1 Impresa sociale 1. Il Governo é delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l’attuazione del programma di governo, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, a modifica delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle diverse forme d’imprenditorialità sociale, informata ai seguenti principi. a) definire, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, il carattere sociale dell’impresa sulla base: 1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi; 2) del divieto di ridistribuire gli utili o quote di patrimonio sotto qualsiasi forma ad amministratori e persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti; 3) del contestuale obbligo di reinvestire gli incrementi di carattere patrimoniale nello svolgimento dell’attività istituzionale; 4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione; b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell’impresa, omogenee disposizioni in ordine a: 1) elettività delle cariche sociali, compatibilmente con la struttura dell’ente; 2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi; 3) ammissione ed esclusione dei soci; 4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio e di previsione del collegio sindacale, con funzioni, in particolare, di monitoraggio, dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa; 5) obbligo di devoluzione dei beni ad altra impresa sociale in caso di cessazione dell’impresa, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59; 6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza; 8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte; 9) previsione di organi di controllo; 10) costituzione di organismi che assicurino forme di partecipazione nell’impresa anche ai diversi prestatori d’opera ed ai destinatari delle attività; c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; d) stabilire che, in relazione alla particolare qualità del servizio svolto, l’impresa sociale possa essere riconosciuta quale centro di eccellenza di interesse nazionale, sulla base del possesso di requisiti individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro delle attività produttive, e che i progetti relativi ai centri di eccellenza siano considerati quali progetti di pubblica utilità. 2. Il Governo é delegato, altresì, a coordinare le disposizioni dettate in attuazione della delega di cui al comma 1, con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche necessarie.


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