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Impresa sociale: ecco i decreti attuativi

Dopo tre anni sono arrivati, finalmente, i decreti attuativi che rendono praticabile la scelta di fare impresa sociale (istituita nel 2005 con la legge 118). Scarica i documenti

di Maurizio Regosa

Il 24 gennaio infatti – mentre Romano Prodi chiedeva la fiducia al Senato – i Ministeri della Solidarietà sociale e dello Sviluppo economico li hanno emanati.

Il primo si richiama al 2 articolo della legge (secondo il quale è ?impresa sociale? un?azienda i cui ricavi sono – per almeno il 70% – prodotti da attività di utilità sociale, rispetto all?attività più generale). Si precisano i meccanismi di computo per definire questa soglia, dai quali sono esclusi i proventi da rendite finanziarie o immobiliari, le plusvalenze finanziarie o patrimoniali, le sopravvenienze attive. Nel caso in cui i ricavi siano frutto da una commistione di attività diverse, o comunque non chiaramente attribuibili, ?l?attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività?.

Il secondo decreto, sempre a firma Ferrero e Bersani, definisce le procedure per il deposito (?per via telematica o su supporto informatico?) degli atti e documenti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l?impresa sociale. Oltre allo statuto e al bilancio sociale, si dovrà presentare (anche in forma consolidata, nel caso di gruppi di imprese sociali) un documento sulla situazione patrimoniale ed economica (entro 90 giorni l?Agenzia per le onlus dovrà rendere pubblico uno schema di bilancio d?esercizio). L?ufficio ricevente, ?prima di procedere all?iscrizione nell?apposita sezione?, dovrà verificare la completezza formale della domanda di deposito.

Quanto al bilancio sociale, reso obbligatorio dall?articolo 10 della 118 /2005, è oggetto del terzo decreto che ne stabilisce ?le linee guida?. Sono indicate analiticamente quali informazioni (generali, di governo, amministrative, relative alla mission e all?attività) devono essere contenute in un bilancio che possa dirsi ?sociale? (va depositato, per via telematica, presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione).

Infine il quarto indica le modalità ?cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l?impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda?. Per tali operazioni ?straordinarie? le imprese devono ottenere una autorizzazione per rilasciare la quale il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la relativa documentazione, apre un?istruttoria chiedendo un parere consultivo all?Agenzia per le onlus. L?autorizzazione si intende concessa ?decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione?.


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