Formazione

Impresa sociale: atteso sì del Senato a DDL di Riforma

L'Assemblea di Palazzo Madama ha oggi pomeriggio all'ordine del giorno, per il voto finale, il disegno di legge 2595 di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'impresa sociale.

di Redazione

L’Assemblea di Palazzo Madama ha oggi pomeriggio all’ordine del giorno, per il voto finale, il disegno di legge 2595 di delega al Governo per la riforma della disciplina dell’impresa sociale. Un testo in discussione da circa due anni visto che la Camera aveva approvato il ddl predisposto dal Ministro del ”welfare” – d’intesa con quelli della Giustizia, delle Attivita’ Produttive, dell’Interno, delle politiche comunitarie, degli affari regionali e delle riforme istituzionali – gia’ nel novembre del 2003. Ma il via libera dei senatori non concludera’ il gia’ lungo iter di questo provvedimento. In base al parere espresso dalla Commissione Bilancio nel dicembre scorso saranno approvate modifiche che renderanno necessario un nuovo passaggio a Montecitorio. Si tratta di emendamenti di particolare rilievo in quanto stabiliscono che dall’attuazione dei principi e criteri direttivi della delega non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, vengono soppresse le parti del precedente articolato che prevedevano la possibilita’ di attribuire all’impresa sociale agevolazioni fiscali e per gli enti che gia’ godono di regimi agevolativi di qualificarsi come impresa sociale optando per la normativa fiscale di maggior favore. La riforma e’, comunque, di ampia portata e nel corso del lungo iter preparatorio e’ stata vagliata anche con audizioni di numerosi esperti. Vengono, infatti, rivisti i criteri in base ai quali e’ riconosciuto ad una impresa il carattere sociale. L’articolo 1 del testo, dopo aver stabilito che il Governo e’ delegato ad adottare entro un anno dalla entrata in vigore della legge uno o piu’ decreti legislativi di disciplina organica del settore, aggiunge che ”si intendono come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attivita’ economica di produzione o di scambio di beni o di srvizi di utilita’ sociale diretta a realizzare finalita’ d’interesse generale”. Sono poi specificati principi e criteri direttivi ai quali deve ispirarsi la riforma della disciplina. In particolare, nel rispetto della specificita’ propria di organismi di promozione sociale e della disciplina di associazioni, fondazioni, societa e cooperative e delle norme relative alla cooperazione sociale e agli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell’impresa deve essere definito in base: 1) alle materie di particolare rilievo sociale in cui opera la prestazione di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci o pertecipi; 2) al divieto di redistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o capitale ad amministratori, persone fisiche e giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti per garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all’attivita’ dell’impresa; 3) all’obbligo di renvestire utili o avanzi di gestione; 4) alle caratteristiche e ai vincoli della struttura proprietaria o di controllo escludendo la possibilita’ che imprese private con finalita’ di lucro o soggetti pubblici possano detenere il controllo anche attraverso la nomina maggioritaria degli organi di amministrazione. I successivi commi fissano i criteri che dovranno essere rispettati nei decreti legislativi per le cariche elettive e le incompatibilita’, le responsabilita’ dei soci nei confronti di terzi, l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell’impresa ad altra similare, a Onlus, a fondazioni o enti ecclesiastici, l’attivitazione di servizi permanenti di verifica e controllo presso il ministero del lavoro.


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