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Importante sentenza del Tar di Catania a favore di una persona con disabilità
Anffas Onlus Sicilia, è stata al fianco di una persona con grave disabilità, senza alcuna distinzione di categoria, credendo fermamente, come l’intera compagine Anffas nazionale, nella necessità di far riconoscere il diritto della stessa
L’ art. 14 della l. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è uno strumento normativo prezioso e fondamentale per le persone con disabilità., oltre che essere un “diritto previsto per legge” che deve e può essere rivendicato da tutti.
Questo strumento, infatti, consente di avere un definito ed univoco progetto di vita riguardo alle esigenze personali negli ambiti familiari, sociali e di lavoro, ma anche e soprattutto, riguardo ai servizi a cui deve provvedere il Comune (aiuto domestico, assistenza domiciliare, servizio di trasporto nonché i servizi di socializzazione quali Centri Diurni, etc) nonché riguardo ai servizi sanitari terapeutici-riabilitativi (logopedia, fisioterapia, attività in centri di riabilitazione, etc).
In tal modo, la persona con disabilità e la sua famiglia, possono essere a conoscenza del programma di servizi a loro disposizione, nonché dell’organizzazione e dell’interazione tra essi, anziché trovarsi costretti ad organizzare quotidianamente, e spesso con grande fatica, le proprie necessità di vita (e, nella realtà, trovandosi abbandonati a domicilio).
Nel caso in questione, una persona con disabilità ha richiesto al Sindaco del Comune di Residenza la stesura del proprio progetto individuale, tramite apposite istanze, passando anche dalla diffida da parte del proprio legale di fiducia, le quali non hanno ricevuto alcuna risposta, ed è stata, quindi, costretta a chiamare in giudizio, congiuntamente ad Anffas Sicilia, l’ente locale (dopo circa 4 mesi dalle richieste) per chiedere la verifica della legittimità del comportamento della pubblica amministrazione e con il fine di tutelare il riconoscimento di un proprio fondamentale diritto.
Nessun atto pietistico così, nessuna “tragedia televisiva”, ma semplicemente la verifica della “sovranità delle leggi” e del pieno (o meno) rispetto di esse da parte delle Istituzioni.
Il Tribunale amministrativo regionale di Catania ha così riconosciuto l’illegittimità del “silenzio inadempimento” posto in essere dall’ente locale e dal distretto socio-sanitario alle diverse richieste avanzate dalla persona con disabilità di stesura del progetto individualizzato ed ordinato al Comune stesso di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ad accogliere tale istanza.
D’altra parte, il sistema normativo previsto dall’art. 14 della legge 328/00 e, più in generale dall’intera disposizione legislativa nazionale e del Piano Triennale per le persone con disabilità della Regione Sicilia, prevede che il fulcro principale del sostegno delle persone con disabilità e del loro raggiungimento di una vita “indipendente”, sia proprio la stesura dei progetti individualizzati di vita.
Gli scenari all’orizzonte sono molteplici. Tra questi, non si comprende come diversamente gli enti locali abbiano certezza dei “bisogni del territorio” (e di questa particolare tipologia di bisogni del cittadino), se non attraverso la “somma e l’analisi” dei bisogni individuali.
Ogni cittadino con disabilità, infatti, è bisognoso di particolari tipologie di assistenza e di servizi. Un piano personalizzato, così, determina anziché la diffusione di una politica indiscriminata di servizi e di “costi”, l’erogazione di servizi e di tipologie di assistenza in base alle effettive esigenze della singola persona.
La stesura del progetto individualizzato, tra l’altro, determina proprio quella necessaria concertazione voluta dalla l. 328/00 tra persona con disabilità, famiglia, enti locali, enti sanitari e terzo settore che, diversamente, appare difficile raggiungere.
La mancata stesura del progetto individualizzato per le persone con disabilità, in Sicilia, purtroppo generalizzata e diffusa, risulta essere così l’esempio più palese della mancata concertazione tra gli Enti, dell’approssimazione con cui vengono redatti i Piani di Zona in tema di disabilità (non del tutto calibrati sui bisogni del singolo cittadino con disabilità e del “suo” progetto individualizzato) e della situazione di “abbandono istituzionale” con cui si trovano i cittadini con disabilità quotidianamente.
La legge 328/00 prevede la “presa in carico globale della persona con disabilità” e della sua famiglia da parte delle istituzioni competenti, concetto, peraltro fortemente ribadito e richiesto anche dal movimento delle persone con disabilità e di chi le rappresenta.
Ciò, di fatto, non avviene se l’intero nucleo familiare è costretto, in una quotidiana solitudine, a dover sopperire e a dover ricercare i modi per superare le situazioni di bisogno o le necessità di assistenza socio-sanitaria. Non può continuarsi, infatti, a sopportare una politica disgregata di accesso ai servizi sanitari (partecipazione a singoli bandi o necessità di particolari requisiti) ovvero di ricerca di centri di riabilitazione o di altre tipologie di assistenza sanitaria.
L’auspicio, pertanto, è che dopo questa ennesima pronuncia “pilota” in tema di inclusione delle persone con disabilità, gli enti locali, insieme a quelli regionali e nazionali, si attivino per garantire a tutti il rispetto e l’esigibilità di tale fondamentale diritto, anche attraverso la concreta attuazione della normativa esistente e l’adeguamento della stessa alla luce della più recente Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata nel nostro Paese con la L. 18/2009.
Anffas Onlus, a livello nazionale, regionale e locale, continuerà comunque, come in questo caso, ad essere al fianco di tutti i cittadini con disabilità per la rivendicazione dei propri diritti.
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