Politica

IMMIGRAZIONE. Friuli Venezia Giulia, tre leggi nel mirino

L'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) ha inviato un esposto alla Commissione Europea perché valuti se sussistano i presupposti per avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblig

di Francesco Dente

Tre esposti contro tre leggi del Friuli Venezia Giulia. La sezione giuliana dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha inviato un esposto alla Commissione Europea perché valuti se sussistano i presupposti per avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari in relazione a tre provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso dell’attuale legislatura. Secondo l’Asgi le tre norme licenziate sarebbero in contrasto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione previste dal diritto comunitario.

Il primo provvedimento che è finito sotto la lente dell’associazione è la nuova legislazione regionale in materia di requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Prevede la condizione della residenza anagrafica decennale sul territorio italiano, di cui almeno cinque nel territorio regionale. Inoltre, stabilisce una previsione di progressività nell’attribuzione dei punteggi in base agli anni di residenza anagrafica nel Fvg (art. 38 L.r. n. 16/2008 dd. 5 dicembre 2008).

L’Asgi ha segnalato alla Commissione europea anche le norma sui requisiti per l’accesso alle prestazioni sociali volte a contrastare la povertà ed il disagio sociale di cui all’art. 9 della L.r. n. 9/2008 dd. 14 agosto 2008. Quest’ultima normativa riserva le prestazioni assistenziali unicamente ai cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti sul territorio regionale da almeno 36 mesi. Sono esclusi completamente invece i cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Terza normativa nell’occhio del ciclone la legge finanziaria 2009 che ha introdotto l’assegno per il sostegno alla natalità (articolo 10 comma 25 della L.r. n. 17/2008). La norma limita i destinatari ai nuclei familiari di cui almeno un genitore sia residente o abbia svolto attività lavorativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale, di cui almeno cinque nel territorio regionale.

Nelle memorie che accompagnano l’esposto, l’Asgi sostiene che le tre normative «confliggono con il divieto di discriminazioni dirette e/o indirette o dissimulate (ad es. fondate sul criterio della residenza di lunga durata), in relazione a quelle situazioni protette dal diritto comunitario (principio di parità di trattamento in materia di alloggio e assistenza sociale a favore dei cittadini comunitari e loro famigliari, dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dei rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria)».
Per queste ragioni, dunque, l’Asgi sollecita la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari.
Francesco Dente

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