Cultura

Immigrati: ricongiungimenti più facili

Il Governo ha approvato nella seduta del Cdm di oggi lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare

di Gabriella Meroni

Una nuova disciplina che incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano in modo ingiustificato l’esercizio del diritto del ricongiungimento familiare per i migranti, esclude requisiti ”inutilmente vessatori” rivelatisi di difficile accertamento semplificando le procedure. L’estensione di questo diritto ai rifugiati, che fino ad oggi non potevano esercitarlo. Ma anche il rifiuto netto del ricongiungimento se si accerta che il matrimonio o l’adozione abbiano avuto luogo solo per consentire allo straniero di cui si chiede il ricongiungimento. Il Governo ha approvato nella seduta del Cdm di oggi lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, integrando il Testo unico sull’immigrazione e inserendo un articolo che riguarda specificamente il ricongiungimento familiare dei rifugiati. Il decreto prevede che si possa esercitare il diritto al ricongiungimento se si ha una casa abitabile, dichiarata idonea dalla Asl di appartenza dal punto di vista igienico-sanitario e se si percepisce un reddito minimo pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale moltiplicato per il numero dei familiari di cui si chiede il ricongiungimento. Per il ricongiungimento dei rifugiati, invece, non e’ richiesta la dimostrazione della disponibilita’ di un alloggio ne’ di un reddito. Un’ulteriore novita’ e’ la semplificazione della modalita’ di presentazione delle procedure di rilascio del documento. Come richiesto dalla direttiva europea, in sede di rifiuto, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, tanto dello straniero che ha esercitato il diritto di ricongiungimento tanto di quello ricongiunto, debbono essere considerati i vincoli familiari dell’interessato, la durata del suo soggiorno in Italia oltre all’esistenza o meno di legami con il Paese d’origine. Nessun permesso, pero’, se si accerta che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso in Italia.


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