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Immigrati: clandestinità e sconti di pena da disagio socio-economico

La Cassazione concede le attenuanti generiche, ma viene legittimato il reato di clandestinità

di Associazione Istituto Cortivo

Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 22212 del 10.6.2010) gli immigrati non integrati, che vivono in condizioni socio-economiche disagiate, hanno diritto a vedersi riconosciute le attenuanti generiche. In altri termini, ha diritto a uno sconto di pena lo straniero che commette dei reati, vivendo in condizioni disagiate.
È stata così confermata una decisione del Tribunale che aveva concesso le attenuanti generiche a un algerino, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Secondo l’accusa, “… le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche”.
Questa impostazione volta a negare l’applicazione delle attenuanti non è stata accolta dalla Cassazione, che ha chiarito come “… il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza, ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell’articolo 62 del codice penale. Questa decisione non nemmeno in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate con la Legge n. 125/2008 (il primo “Pacchetto sicurezza”).
La sentenza è pubblicata sul sito di Italia Oggi, nella sezione Documenti.

Sullo stesso tema, la Corte costituzionale ha stabilito che la clandestinità non è un’aggravante. È quindi illegittima l’aggravante della clandestinità (che prevede pene aumentate di un terzo se a compiere un reato è un immigrato presente illegalmente in Italia), prevista dal primo “Pacchetto sicurezza” del 2008. La stessa Corte avrebbe invece legittimato il reato di immigrazione clandestina, punito con l’ammenda da 5mila a 10mila euro, introdotto dal secondo “Pacchetto sicurezza” del 2009.
Quanto all’illegittimità costituzionale dell’aggravante di clandestinità, sarebbero violati i principi costituzionali fissati dagli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione.
Secondo l’ex ministro Livia Turco, presidente del Forum Immigrazione del PD, si tratta di “… una questione di grossolana incostituzionalità, di una norma animata solo da furore ideologico ….
Le due sentenze saranno depositate nei prossimi giorni.

Fonte: Italia Oggi n. 138/11.6.2010, pag. 23

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Trattandosi di importanti decisioni assunte dalla giurisprudenza più qualificata (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione) su temi delicati, comunque afferenti al tema della protezione sociale delle “categorie deboli”, concetto generale in cui rientrano a pieno titolo anche buona parte degli immigrati non completamente integrati, l’argomento sarà inserito nelle sinossi predisposte dall’Istituto Cortivo nell’ambito del Corso per Amministratore di sostegno e consulente per le categorie deboli.


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