Welfare

Il vero pericolo si chiama “opting out”

Così si chiama il diritto a “chiamarsi fuori” per 7 anni da parte degli Stati che non gradiscono intromissioni

di Redazione

Per diventare operativo, il Trattato per il Tribunale o Corte penale internazionale dev?essere ratificato da almeno sessanta Stati (lo Statuto della Corte è invece già stato aperto alla firma dei Paesi). Alla data del 22 luglio erano ventisei le nazioni che, nonostante l?opposizione degli Usa, avevano già apposta la loro firma: Italia, Francia, Albania, Andorra, Bolivia, Camerun, Congo, Georgia, Ghana, Grecia, Liberia, Liechtenstein, Madagascar, Mali, Isle Mauritius, Principato di Monaco, Namibia, Niger, Olanda, Panama, Samoa, San Marino, Senegal, Spagna, Svizzera e Zambia. Il Trattato – a favore del quale a Roma hanno votato 120 Paesi – ha individuato quattro diverse tipologie di crimini da punire.È considerato delitto il genocidio, inteso come tentativo di eliminare un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in tutto o in parte. Nei crimini contro l?umanità rientrano la schiavitù, la tortura, lo stupro, la gravidanza e la sterilizzazione forzata. Come crimini strettamente di guerra si intendono gravi violazioni ?programmate? della Convenzione di Ginevra del 1949, o di altre leggi di diritto internazionale. Per il reato di aggressione invece, non si è riuscita a trovare ancora una definizione soddisfacente per tutti. Il Tribunale avrà sede all?Aia, nei Paesi Bassi, e sarà composto di 18 giudici. Gli Stati che ratificheranno lo Statuto si impegnano a collaborare con la Corte in tutto e per tutto, al di là della nazionalità di appartenenza dell?imputato. I singoli governi possono però anche scegliere di ?tenere a distanza? la competenza della Corte penale internazionale, esercitando l?opting-out, una sorta di ?chiamarsi fuori? valevole per sette anni dal momento della firma. Il Consiglio di sicurezza dell?Onu può interrompere il lavoro del Tribunale per un anno, che è pure rinnovabile. La Corte penale, che non può condannare a morte, è competente solo se il suo Statuto è stato ratificato dal Paese dove è stato commesso il crimine oppure se a ratificarlo è stato il Paese dell?accusato. Ma tale condizione scompare se l?azione penale è richiesta direttamente dal Consiglio di sicurezza, invece che dal singolo Stato o dal procuratore internazionale.


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