Welfare

Il super tribunale contro i tiranni

La corte permanente dell’Onu verso la ratifica. Qui verranno giudicati tutti i colpevoli di crimini di rilievo intenazionale. Parla Giovanni Conso

di Redazione

Prima i tribunali dei vincenti, come vengono definiti quelli di Norimberga e di Tokio, istituiti dalle nazioni vincitrici della Seconda guerra mondiale, poi quelli per giudicare gli autori dei crimini commessi durante il conflitto jugoslavo e quello ruandese. Se nel frattempo il progetto di una Corte penale internazionale permanente non fosse stato bloccato dalla Guerra Fredda, probabilmente sarebbe stato possibile condannare gli autori della morte di due milioni di cambogiani trucidati dai Khemr rossi negli anni ’70, di quelli che hanno perso la vita nei conflitti armati in Africa, in Centro America, probabilmente gli autori delle violenze e dei crimini commessi nel Cile di Pinochet e nel Sud America dei colonnelli sarebbero stati catturati, giudicati e imprigionati Alla fine degli anni ?80 fu necessario nascondersi dietro il pretesto della richiesta di un piccolo Stato dell?America meridionale, il Trinidad Tobago, per avere il coraggio di riprendere in esame il progetto dell?istituzione di una Corte penale internazionale. E ancora, fu necessario assistere agli orrori della guerra jugoslava e a quella ruandese per accelerare la realizzazione del progetto dell?istituzione di una Corte penale internazionale permanente. Il prossimo 24 settembre si inaugurerà l?ottava sessione dei lavori della commissione preparatoria che deve definire alcuni aspetti organizzativi e funzionali della Corte. I lavori di questa commissione si sarebbero dovuti concludere il 30 giugno dello scorso anno. La Corte potrà iniziare a operare solo dopo che almeno 60 nazioni abbiano ratificato lo Statuto messo a punto nella Conferenza di Roma nell’estate del ’98, a tre anni da quei giorni solo 37 Stati hanno recepito il provvedimento. Dell?importanza di questo Tribunale Vita ha parlato con Giovanni Conso, uno dei massimi giursiti italiani, ex ministro e ora Presidente emerito Corte Costituzionale. Che non si dice preoccupato del ritardo nella ratifica: «Le procedure di ratifica non sono mai semplici, bisognose spesso di adeguamenti delle rispettive legislazioni nazionali alle prescrizioni, spesso fortemente innovative, dello Statuto». Vita: Quali sono le differenze tra la Corte Criminale Permanente, oggetto dello Statuto approvato in Roma il 17 luglio 1998, e tribunali come quelli di Norimberga, Tokio, l?Aja e Arusha? Giovanni Conso: I tribunali di Norimberga, Tokyo, L?Aja e Arusha sono nati come tribunali ad hoc, sorti cioè dopo i fatti da giudicare (anche se ora quello dell?Aja giudica pure crimini successivi alla sua istituzione), in ambiti circoscritti anche territorialmente. Per di più, i primi due hanno avuto il connotato, niente affatto imparziale, di essere ?tribunale dei vincitori? della seconda guerra mondiale, mentre gli altri due sono stati creati dal Consiglio di sicurezza dell?Onu. La Corte criminale permanente, invece, si presenta come un giudice stabile, con giurisdizione potenzialmente universale, precostituito per legge e, quindi, legittimato ad occuparsi soltanto di crimini commessi successivamente alla sua entrata in funzione, sulla base di uno Statuto approvato da un?apposita Assemblea composta dai plenipotenziari degli Stati facenti parte delle Nazioni Unite. Vita: Chi potrà essere giudicato dalla Corte? Conso: Fin dal suo primo articolo lo Statuto di Roma precisa che la competenza della Corte si eserciterà ?nei confronti delle persone? responsabili dei più gravi crimini di rilievo internazionale. Quindi, se è vero che ogni individuo sarà potenziale destinatario della nuova giurisdizione, tanto più lo saranno i leaders e, comunque, quanti hanno esercitato funzioni di comando e, quindi, emanato ordini. A ribadire e puntualizzare che la Corte è chiamata ad occuparsi esclusivamente di responsabilità penali ?individuali? provvede l?articolo 25. Vita: Ma quale grado di indipendenza avrà in realtà la Corte Conso: Teoricamente, l?indipendenza dovrebbe essere assoluta, anche se il rischio di intromissioni, con conseguente politicizzazione dei processi più clamorosi, incomberà sempre. Senz?altro più grave, perché incontrollabile, e ancor più reale, perché destinato ad avere concreta visibilità, l?altro rischio, quello di vedere ostacolata la composizione davanti alla Corte di imputati e di testimoni decisivi. Vita: Da chi sarà legittimata la Corte? Conso: Dall?Assemblea degli Stati parti dello Statuto, cioè degli Stati che lo hanno ratificato. L?articolo 112 ne elenca in dettaglio i compiti e ne prescrive la convocazione almeno una volta l?anno. Vita: Quali saranno i rapporti tra Consiglio di Sicurezza e Corte? Il Consiglio di sicurezza potrà impedire lo svolgimento di indagini su casi collegati ad esso presi in esame per evitare l?aggravarsi di situazioni locali incandescenti? Conso: Molto opportunamente, lo Statuto detta al riguardo una disposizione apposita, che dice che ?nessuna inchiesta né azione giudiziaria può essere aperta o intentata in forza del presente Statuto durante i dodici mesi successivi alla data in cui il Consiglio di Sicurezza ha presentato una richiesta in tal senso alla Corte?. Tale richiesta trova la sua ragion d?essere nell?intento di non compromettere iniziative di pace eventualmente avviate dallo stesso Consiglio. Più discutibile la possibilità che la richiesta sia ?rinnovata?: passi se fosse per una volta solo. Altrimenti il rischio di uno stop si profilerebbe minaccioso. Vita: Perché la Corte Criminale non avrà efficacia reatroattiva? Conso: I diniego di efficacia retroattiva trova la sua spiegazione nell?esigenza di garantire al massimo la terzietà della Corte, a suggello della sua precostituzione rispetto ai crimini da giudicare. Dall?impossibilità di occuparsi di fatti anteriori alla sua entrata in funzione discende, ovviamente, l?assoluta irrilevanza per la Corte di tutte le amnistie precedenti. Vita: E per le amnistie future? Conso: In questo caso il discorso è diverso. La sovranazionalità della Corte dovrebbe in ogni caso prevalere, come espressamente stabilito in ordine alla prescrizione, mai applicabile, e all?incidenza delle cause di giustificazione, sempre esclusa. Vita: Il Procuratore, organo d?accusa della Corte, avrà il potere di avviare indagini in base alle informazioni fornite dalle vittime e loro familiari o da altre fonti attendibili? Conso: Certamente. Anzi, dovrebbe essere questa la via più facilmente percorribile per informare al Procuratore dell?esistenza di crimini rientrati nella giurisdizione della Corte e consentirgli così di svolgere di sua iniziativa l?inchiesta, una volta verificata l?esattezza delle informazioni ricevute. Vita: La corte sarà in grado di esercitare la giurisdizione nei confronti di genocidi e crimini contro l?umanità commessi in territori sottoposti alla giurisdizione nazionale di Stati parti? Conso: C?è da augurarselo. Del resto, proprio questa è la principale finalità che la Corte dovrà avere di mira: perseguire i crimini di genocidio e i crimini contro l?umanità in via sussidiaria all?inazione o all?incapacità giudiziaria degli Stati parti. Vita: Facciamo un esempio: cosa sarebbe accaduto per il caso Pinochet, se fosse esistita la Corte Criminale Permanente? Conso: Se la Corte fosse già stata operante, Pinochet si sarebbe comportato in modo, per lo meno, più cauto. L?intento dei promotori e dei fautori della Corte non è soltanto quello di condannare i responsabili delle atrocità, ma anche quello, a ben vedere più importante, di prevenirne la commissione. Ecco perché urge che essa entri in funzione.


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