Non profit

Il quadro legislativo

Guida al mondo del riconoscimento fiscale delle donazioni, da un lavoro di Antonio Cuonzo e Valerio Moretti

di Staff

La guida qui presentata si prefigge di illustrare, anche con l’ausilio di alcune notazioni tecniche, il tema delle agevolazioni fiscali, a favore dei contribuenti, connesse ad erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore del comparto non profit.



Le erogazioni liberali e il loro “riconoscimento fiscale” in capo al soggetto erogante

Attribuire, in capo a chi effettua delle erogazioni liberali nei confronti di enti non profit, una sorta di “riconoscimento fiscale” di quanto erogato risulta essere, più che un premio per la buona azione compiuta, una vera e propria necessità di sistema generata, a nostro avviso, dal rischio di tassare i soggetti eroganti per redditi che non hanno mai avuto a loro disposizione.
Ecco perché il sistema della deduzione dal reddito imponibile delle erogazioni effettuate, in sostituzione dell’alternativo sistema della detrazione dall’imposta, si rivela molto più razionale ed equo nonché indice della civilizzazione di un sistema fiscale attento alle realtà impegnate da interventi sociali.
Più in particolare, attraverso il sistema della deduzione la persona (fisica o giuridica) che effettua la liberalità può ridurre il suo imponibile fiscale di un importo corrispondente alla liberalità erogata, e l’effetto pratico è che sul “denaro” equivalente alla stessa – cioè, quello che ha permesso la sua dazione – non vengono calcolate imposte sul reddito. La deduzione è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte.
Quando siffatta deducibilità manca, infatti, le somme versate sono comunque parte del reddito, e dunque vengono “tassate” per il solo fatto di essere state prodotte, anche se non spese in quanto reddito ma donate.
Per dirla in parole povere, quindi, il sistema imperniato sulla detrazione fa pagare l’Irpef sul denaro che i contribuenti non trattengono nelle loro tasche ma regalano a qualche associazione non profit. La detrazione è la somma che, una volta calcolate le imposte, si può sottrarre da queste. Tutto ciò, è bene ricordarlo, non avveniva e non avviene, però, laddove l’attenzione degli operatori e il sommo interesse per il cosiddetto “reddito d’impresa” generano un sistema di deduzione che arriva a consentire al magnanimo imprenditore di turno o alla grande impresa “in cerca di cause da sostenere” una deducibilità delle erogazioni liberali effettuate.

A riprova del differente uso dei sistemi della deduzione e della detrazione all’interno della fiscalità delle persone fisiche e delle imprese basterà notare, nel seguito del presente lavoro, come per le prime, la principale disposizione che prevede la deduzione (art. 10 del Tuir) contiene poche casistiche dedicate alle erogazioni effettuate verso enti non commerciali, circostanza questa del tutto ribaltata in tema di reddito d’impresa dove la disposizione di minore rilevanza risulta quella che prevede la detrazione (art. 78 Tuir).



La “+Dai -Versi” e il “5 per mille”: le due grandi innovazioni


Nel contorto sistema tributario ante “riforma Tremonti” hanno fatto così irruzione due grandi innovazioni che aprono la strada ad una differente cultura della donazione e ad una differente attenzione per il sociale.
La prima grande innovazione è consistita nell’approvazione e nella successiva conversione in legge dell’art. 14 del dl 35/2005, disposizione questa meglio nota con il nome di “+Dai -Versi” dalla campagna di sensibilizzazione sociale promossa dal settimanale Vita e da tutto l’associazionismo italiano nel dicembre del 2002. Il progetto di legge, poi in gran parte riversato nella citata disposizione seppur con qualche modifica (la deducibilità non aveva un tetto massimo essendo ancorata solo al 10% del reddito complessivo del contribuente), si prefiggeva di compiere un passo avanti verso l’agognata semplificazione della materia ipotizzando, quale fattore agevolativo di stimolo generale, uno dei più semplici meccanismi tecnici fiscali, cioè la citata deducibilità delle erogazioni liberali nel calcolo del reddito imponibile. In tal senso, il citato art. 14 prevede oggi che le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate da contribuenti sottoposti alla tassazione Irpef o Ires e a favore di determinati soggetti, siano deducibili dal reddito complessivo dell’erogante nel limite del 10% del suo reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui. I soggetti che, beneficiando delle erogazioni liberali, possono attribuire detta possibilità di deduzione sono soggetti che rivestono la qualifica di onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri, associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché associazioni riconosciute e fondazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

L’altra novità legislativamente offerta al settore non profit risiede, poi, nel “5 per mille”, previsto dalle Finanziarie (legge n. 266 del 2005, legge n. 296 del 2006).
Il sistema congegnato per il “5 per mille”, pur se in parte ugualmente apprezzabile, è abbastanza al di fuori dalle logiche sopra espresse e differisce perché gli aiuti al non profit arrivano non direttamente dalle tasche dei contribuenti ma per mano dello Stato che destina una piccola quota delle imposte a lui dovute alle realtà del non profit.
Per ora riteniamo possibile affermare, innanzitutto, che la differenza principale dei due sistemi (“+Dai -Versi” e “5 per mille”) è alquanto evidente: nel “5 per mille” lo Stato incassa le imposte per poi privarsene parzialmente a favore dei soggetti non profit mentre nella “+Dai -Versi” lo Stato non incassa nulla a fronte di un rafforzamento certo delle forze del terzo settore.
Il sistema del 5 per mille, poi, si rivela simile al ben noto sistema della donazione dell’8 per mille a favore dello Stato, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con una differenza sostanziale tra i due meccanismi: l’assenza di una chiara scelta di erogazione da parte del contribuente non genera alcuna erogazione a favore di soggetti non profit ma lascia sostanzialmente inalterato l’introito Irpef da parte dello Stato. Il contribuente che vuole destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, deve perciò apporre la firma in uno dei tre (e non più quattro come lo scorso anno) appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Cud 2007; 730/1- bis redditi 2006; Unico persone fisiche 2007).
Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 1234, oltre alla firma, il contribuente può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzie delle Entrate.

Nei paragrafi successivi sarà possibile rintracciare le principali disposizioni tributarie utilizzabili per il “riconoscimento fiscale” delle erogazioni liberali a favore del settore non profit divise in due macro aree (erogazioni liberali in denaro ed erogazioni liberali in natura) all’interno delle quali la suddivisione è stata realizzata in base al soggetto erogante e non al soggetto beneficiario, in ragione della palese intenzione di sollecitare i potenziali donatori. Una terza sezione, poi, riporta alcune disposizioni di specifica applicazione per gli enti non commerciali.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA