Non profit

Il nuovo contratto nazionale per cooperative e consorzi agricoli

Tutto sulle tre principali novità del nuovo contratto collettivo nazionale: contrattazione di secondo livello, regolamentazione dell’appalto e disciplina del congedo di maternità e matrimoniale

di Giulio D'Imperio

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alle cooperative e consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre 2015, è stato rinnovato il 3 agosto 2016 con validità dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Considerando le realtà del 3° settore questa tipologia contrattuale interessa le cooperative sociali di tipo B) o di tipo misto che svolgono attività agricola, magari occupandosi di agricoltura sociale.

Il contratto è stato sottoscritto per la parte datoriale da AGCI-AGRITAL, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE; mentre in rappresentanza dei lavoratori le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo sono Flai- Cgil ,Fai Cisl e Uila-Uil.

Nell’analizzare il testo del contratto le parti più interessanti per le realtà del terzo settore possono essere riassunte nei seguenti argomenti: contrattazione di secondo livello, regolamentazione dell’appalto, disciplina del congedo di maternità e matrimoniale

L’importanza della contrattazione di secondo livello
L’accordo di rinnovo del contratto tiene in grossa considerazione la contrattazione di secondo livello, pur disciplinando la contrattazione su base nazionale.

Un segnale che prova l’importanza data alla contrattazione di secondo livello lo si desume dal fatto che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale se entro dodici mesi, da quando verrà presentata la piattaforma da parte delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate all’accordo, non verrà sottoscritto un accordo per un contratto di secondo livello. Questi importi dovranno essere elargiti per una durata di dodici mesi.


È stata ribadita la peculiarità prevista per la contrattazione di secondo livello, ovvero che le somme elargite ai lavoratori dovranno essere associate al carattere di produttività, i cui indicatori hanno come finalità quella di misurare l’effettiva “creazione di ricchezza” per la cooperativa od il consorzio che rispettare l’equilibrio previsto dai principi mutualistici che sono alla base del rapporto tra la cooperativa ed i propri soci. La cooperativa od il consorzio agricolo che decide di applicare la contrattazione di secondo livello otterrà come beneficio quello di una tassazione pari al 10%, prevista dall’articolo 1 commi 182-191 della L.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che sostituisce sia l’Irpef che delle addizionali regionali e comunali.

La gestione dell’appalto
La regolamentazione dell’appalto è stata disciplinata dall’articolo 4 bis del contratto chiarendo che potranno essere appaltate le attività per le quali sono necessarie professionalità e/o competenze e/o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa committente.

Questo significa ad esempio che se l’impresa committente appartenente ad altro settore merceologico (es. impresa tessile) è proprietaria di terreni agricoli, ma non è in possesso della attrezzatura necessaria potrà appaltare le attività da svolgersi sui terreni agricoli ad una cooperativa o consorzio agricolo.

Quando si procede alla stipula di un contratto di appalto occorrerà considerare il rispetto dell’attuale normativa, considerando quindi quanto attualmente previsto anche dal codice degli appalti. L’articolo 4 bis del contratto rinnovato stabilisce che dovrà essere richiesto alle cooperative il rispetto della legge sul socio di cooperativa (L.142/2001) oltre che il rispetto per quanto previsto per il regolamento interno, ai sensi dell’articolo 6 della L.142/2001 oltre che dall’articolo 7 comma 4 della L.31/2008.

Il periodo di maternità e matrimoniale
Il rinnovo contrattuale a partire dal 2017 ha previsto importanti novità per quanto attiene il congedo obbligatorio: per un periodo non superiore a cinque mesi, la cooperativa od il consorzio agricolo sono chiamati ad integrare quanto pagato dall’Inps assicurando alla lavoratrice la retribuzione intera. Anche le OTD (operaie a tempo determinato) avranno diritto all’integrazione retributiva nel caso di congedo di maternità obbligatoria purché presentino il cedolino Inps da cui è possibile evincere l’avvenuta liquidazione della indennità di maternità.

Passando al congedo matrimoniale la disciplina è differente se trattasi di un lavoratore/lavoratrice assunto a tempo indeterminato o determinato. Nel primo caso spettano un congedo matrimoniale di quindici giorni, se invece trattasi di un lavoratore a tempo determinato l’OTD il congedo matrimoniale spetterà nel seguente modo: 5 giorni se ha lavorato per un numero di giorni compreso tra 51 e 100, 10 giorni se i giorni lavorati sono tra 101 e 150, e 15 giorni di congedo matrimoniale se ha lavorato per oltre 150 giornate.

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