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Il nomenclatore tariffario non tiene conto dell’innovazione tecnologica

Sono un invalido di 47 anni e devo cambiare la mia carrozzina, ormai datata. Mi sono informato presso la Asl ma risulta che il modello che mi serve, in base alla mia patologia, non è coperto da adegua

di Redazione

Sono un invalido di 47 anni e devo cambiare la mia carrozzina, ormai datata. Mi sono informato presso la Asl ma risulta che il modello che mi serve, in base alla mia patologia, non è coperto da adeguato rimborso (mi toccherebbe pagare di tasca mia 2.500 euro). Come mai?
A.S.

Risponde Antonio C. Licciardello avvocato, dir. gen. Istituto Cortivo

Il Servizio sanitario nazionale fornisce ausili alle persone con disabilità in base a uno specifico elenco, il Nomenclatore tariffario. Quello in vigore, che risale al 1992 (con una limitata revisione del 1999) non tiene conto dell'innovazione tecnologica, e obbliga la persona disabile a farsi carico della differenza di costo per ausili più avanzati. Per prescrivere prodotti fuori nomenclatore, che però svolgono la medesima funzione, si ricorre alla ?riconducibilità?, ovvero a un?apposita autorizzazione rilasciata dalla Asl sulla scorta del giudizio medico specialista, che copre il costo del prodotto fino al prezzo del dispositivo presente nel nomenclatore e simile a quello erogato. Il costo che eccede è a carico dell?assistito. Per le persone con gravi disabilità, la Asl dovrebbe autorizzare ausili fuori nomenclatore sulla base di criteri stabiliti dal ministro della Salute, ma non ancora emanati. Oggi le Asl agiscono secondo discrezionalità: alcune erogano ausili fuori Nomenclatore, altre no. Qualcosa però si sta muovendo: nell?agosto 2006 è stata presentata una proposta di revisione del Nomenclatore tariffario, avviata dal ministro della Salute. Le nuove regole cambierebbero le modalità di attribuzione degli ausili, che verrebbero prescritti sulla base delle effettive necessità dei pazienti. Nell?attesa, è bene ricordare che l?acquisto della sedia a rotelle fruisce di agevolazioni Iva (aliquota al 4%) e Irpef (detrazione del 19%) in sede di dichiarazione dei redditi, per la parte del costo effettivamente rimasta a carico del disabile.

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