Non profit
Il modello Eas conquista i tempi supplementari
Associazioni proroga al 31 marzo
di Redazione

Non ci ha mai abbandonato, l’Eas. Si era solo nascosto. Non se ne è più parlato da quando – a fine 2009 – è scesa sulla testa dell’associazionismo la mannaia della scadenza improrogabile. Che infatti ad un anno di distanza è stata prorogata.
Ma partiamo dall’inizio. In principio è stato l’articolo 30 del dl 185/08 che ha sentenziato che se un ente associativo ha quote sociali e/o corrispettivi da soci (per corsi di formazione ecc.) può continuare a beneficiare della decommercializzazione di queste entrate, a patto di seguire il dettato dell’art 148 del Tuir e l’analogo art 4 della legge Iva – e fin qui era cosa risaputa – e sempre che compili, sottoscriva ed invii un modello che chiede se le suddette prescrizioni sono rispettate. Se l’organizzazione non segue l’iter (rispetto delle prescrizioni ed invio del modello), rischia seriamente di diventare ente commerciale in quanto le quote sociali e le altre entrate dai soci rappresentano la gran parte dei proventi di un’associazione, e perdendo l’agevolazione si ricade in uno dei casi di cui all’art 149 del Tuir che si intitola significativamente “Perdita della qualifica di ente non commerciale”.
L’ultima data utile per inviare – per via telematica – il modello Eas era stata fissata al 31 dicembre 2009. Per tutto il 2010, ai Centri di servizio e ai singoli consulenti veniva chiesto dalle associazioni ritardatarie se potevano sanare la loro posizione. Personalmente ho sempre suggerito di farlo, nella speranza che, anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente (art 10, legge 212/00), prevalesse in caso di accertamento l’acclarata buona fede dell’ente, testimoniata appunto dal fatto che, non appena ne fosse venuto a conoscenza, l’organizzazione avesse adempiuto al proprio dovere.
Con il Milleproroghe ogni dubbio è saltato in quanto è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine ultimo di presentazione del modello Eas. Pertanto, cari ritardatari, se non avete mai redatto il modello, fatelo – ed inviatelo – entro tale data.
Rammentiamo, peraltro, che l’Eas è per molti ma non per tutti. Ne sono esentate le onlus, le sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale e neppure de commercializzata, le pro loco che hanno optato per la leggge 398/91 e i patronati.
Altre organizzazioni possono presentare il modello in versione ridotta, rispondendo solo ad alcune delle oltre 30 domande. Sono le associazioni e società sportive dilettantistiche non già esonerate, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute (quindi con personalità giuridica), le associazioni religiose ed altre ancora.
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