Famiglia

Il ministero non può far nulla sui “casi Cittadella”

Torna in Parlamento il caso del bambino conteso, vittima di "sindrome di alienazione genitoriale" secondo il tribunale. Una diagnosi inesistente per l'Oms, ma il ministero della Giustizia alza le mani

di Redazione

Torna in Parlamento la vicenda del bambino di Cittadella, prelevato fuori da scuola per eseguire un'ordinanza del tribunale e affidarlo al padre. L'onorevole Borghesi ha infatti contestato il fatto che diversi tribunali, come quello del caso di Cittadella, si appoggino per le loro sentenza e una diagnosi di «sindrome da alienazione genitoriale (PAS)», che però non ha riconoscimento da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

«Noi chiediamo al Ministro della giustizia se non intenda assumere iniziative di competenza per evitare che questa diagnosi possa avere una qualunque valenza giuridica non essendo riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità», ha detto Borghesi.

All'interrogazione ha risposto il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo. «Quanto ai profili di carattere prettamente sanitario, non posso che riportarmi a quanto rappresentato dal sottosegretario per la salute, professor Cardinale, in occasione della risposta resa il 18 ottobre ultimo scorso, ribadendo, in particolare – quanto al ricorso diagnostico alla sindrome PAS da parte di alcuni medici nel nostro Paese – che tale aspetto rientra nell'ambito delle competenze professionali e della coscienza del medico curante», ha detto. Con riferimento, invece, alla richiesta al Ministro della giustizia di assumere iniziative volte ad evitare che la diagnosi relativa alla sindrome PAS possa avere una qualsivoglia valenza giuridica, sollecitando anche l'adozione di iniziative ispettive in relazione a casi come quello descritto, Gullo alza le mani, precisando che «spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, dovendosi riservare l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare ai casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali vanno annoverati quelli relativi all'abnormità della decisione assunta dal magistrato o della sua macroscopica violazione di legge».
 


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