Welfare

Il ministero del Welfare alza la guardia sugli appalti

Leggi e norme circolare n.5 dell'11 febbraio

di Redazione

Con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, il ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione degli appalti, argomento di notevole interesse per moltissime realtà del terzo settore. La prima precisazione effettuata dal ministero riguarda la genuinità dell’appalto, che ha come elementi distintivi l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei riguardi dei lavoratori utilizzati nell’appalto, le assunzioni effettuate direttamente dall’appaltatore oltre al rischio di impresa. Il ministero chiarisce che, per quanto riguarda l’azienda appaltatrice, l’appalto può ritenersi genuino a condizione che la responsabilità dell’utilizzo dei lavoratori resti in capo all’appaltatore. Nel caso in cui dovesse essere rilevato un appalto posto in essere per eludere in tutto o in parte i diritti dei lavoratori, ossia fraudolento, è prevista una ulteriore sanzione di 20 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di impiego, che si va ad aggiungere a quella di 50 euro, sempre per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, già prevista per l’appalto illecito. Tali sanzioni saranno a carico sia del committente che dell’appaltatore. Altro punto importante è che nel caso si verifichi una inadempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore dovrà intervenire la stazione appaltante. A tal proposito è importante esaminare la responsabilità solidale tra committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori, per quanto attiene gli aspetti retributivi, contributivi e fiscali, derivanti dall’appalto e dal subappalto, che riguardano non solo i lavoratori subordinati, ma anche i contrattisti a progetto.
Per gli appalti privati il limite temporale entro cui possono agire i lavoratori interessati nei confronti del committente è di due anni, in modo che questi risponda in solido con l’appaltatore per le retribuzioni non corrisposte. Per quanto riguarda la parte contributiva, per l’azione che può proporre l’Inps nei confronti del responsabile solidale il termine di decadenza è sempre di due anni, mentre rimane immutata la prescrizione quinquennale per recuperare gli importi contributivi nei confronti del datore di lavoro inadempiente, ovvero appaltatore o subappaltatore. Esiste anche una responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per eventuali danni che i lavoratori riportano in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall’Inail.
Nell’appalto pubblico, infine, la responsabilità solidale si applica soltanto tra appaltatore e subappaltatore, mentre nei rapporti tra committente pubblico ed appaltatore si applica la disciplina generale.

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