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Il governo impugna la legge sulla cooperazione sociale

Per eccesso di competenza legislativa

di Francesco Dente

Il Governo impugna la legge regionale della Calabria sulle cooperative sociali. La norma (numero 28/2009) licenziata dal Consiglio regionale ionico il 17 agosto scorso, secondo il Consiglio dei Ministri eccede la competenza legislativa regionale in materia di professioni in quanto prevede la creazione di nuove figure professionali ed il sostegno di corsi di riqualificazione abilitanti all’esercizio di professioni.

Due, in particolare, gli articoli finiti nel mirino del Governo. Il primo è l’articolo 13, comma 1, lett. a) che prevede in capo agli organi regionali e locali la possibilità di «individuazione, definizione e sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati», come strumento finalizzato a favorire il raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali. Il secondo è l’articolo 21, comma 2, lett. c), che introduce interventi di sostegno volti a favorire «i processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi». I due articoli violerebbero, secondo il Governo, l’articolo 117 comma 3 della Costituzione con riferimento alla materia “professioni”.

Il Consiglio dei Ministri nei motivi dell’impugnativa ricorda che in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici è un principio fondamentale di competenza dello Stato, quale che sia il settore nel cui ambito l’attività professionale si esplica (sentenza n. 222 del 2008). La Corte, in particolare, ha osservato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 153/2006)». Questo indirizzo giurisprudenziale, prosegue il testo governativo, è stato inoltre pienamente recepito nel d.lgs. n. 30/2006 che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia “professioni”, stabilendo, in particolare, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3)».
Francesco Dente


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