Non profit

il giornale online non può diventare onlus

Editoria. Consigli su un progetto culturale / Siamo un gruppo di amici che desiderano dar vita a un giornaletto online in ambito locale

di Carlo Mazzini

Siamo un gruppo di amici che desiderano dar vita a un giornaletto online in ambito locale, caratterizzato non profit, su tematiche culturali e di critica politica e sociale. È possibile diventare onlus? Ci sono problemi fiscali legali e normativi? È necessario un giornalista professionista? Bruno D. P. (email) Iniziamo dalla fine. È necessario che a dirigere il ?giornaletto? ci sia – quanto meno – una persona iscritta nell?elenco speciale dei direttori responsabili di periodici (a carattere tecnico, professionale o scientifico), secondo un procedimento abbastanza semplice di cui può trovare traccia e documentazione nei siti degli ordini locali dei giornalisti. Passiamo al quesito ?core?. Il giornaletto online non può configurarsi come oggetto principale di attività di una onlus, ma solo come mezzo per realizzare una delle attività consentite a questi enti. Intendo dire che non posso – come onlus – esercitare un?attività di informazione da sola, senza che questa sia collegabile a una delle 11 tipologie di attività ammesse alle onlus dal dlgs 460/97. Pertanto, se assisto persone disabili e informo gli associati e i terzi delle attività o delle tematiche concernenti la disabilità, l?attività è ammissibile e – a seconda del grado di integrazione o accessorietà di detta attività in quella di assistenza sociale – la potrò profilare quale attività istituzionale o connessa. Se editare il giornaletto serve per responsabilizzare le persone disabili, per allenarle al lavoro, o sensibilizzare sui temi della disabilità allora è facile pensare che l?attività sia classificabile come istituzionale; se invece è solo (e principalmente) un modo per raccogliere abbonamenti allora diventa uno strumento / attività connesse. Tertium non datur. Non è possibile, oltre a queste due, imboccare un?altra strada. Le tematiche che trattereste sono di tipo culturale, e la cultura, per le onlus, è un?attività border line. La ragione è palese. Con il termine cultura (citato al numero 9, c 1, lett. a, dell?art. 10 del decreto onlus) posso definire qualsiasi manifestazione dell?intelletto umano minimamente organizzata o il comportamento di un gruppo sociale ristretto. Vi è quindi la cultura intesa come ?alta? (e per le onlus è prevista in altro numero – il 7 dell?art. 10 – la manutenzione e la promozione delle cose di interesse artistico o storico); ma vi è anche la ?cultura della droga?, che il legislatore non ha inteso promuovere tout-court come attività ?da onlus?. Per questo motivo, la cultura è ?da onlus? solo se l?amministrazione centrale dello Stato le riconosce per almeno due anni di seguito dei finanziamenti o, ancora, se è diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate. È bene ribadire che lo svantaggio è un dato che l?amministrazione finanziaria ha inteso limitare a condizioni di particolare sfavore in ambito sociale, economico e della salute. Parliamo di disabili non temporanei, tossico-dipendenti, alcolisti, minori abbandonati, profughi e immigrati non abbienti.


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