Non profit

Il divieto di divisione degli utili dev’essere sempre previsto in statuto

Botta e risposta ( a cura di S. Pettinato e A. Cuonzo).

di Redazione

Siamo un?associazione onlus e nel nostro statuto abbiamo scritto che non è possibile distribuire, neanche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione. Assodato che non abbiamo mai distribuito un euro ai nostri associati o a terzi, ci hanno detto che esistono casi di legge in cui si presume la distribuzione di utili. È vero? Il divieto di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione deve necessariamente essere previsto dallo statuto come espressa clausola e fin qui mi pare di capire che l?associazione non abbia alcuna carenza. Il c. 6 dell?art. 10 del dlgs 460/97 prevede poi delle specifiche situazioni al verificarsi delle quali si presume che l?ente abbia distribuito utili o avanzi di gestione dell?ente. Si tratta, in termini pratici, di casi in cui avvengono, da parte della onlus, acquisti e cessioni a ?prezzi non di mercato? tra i quali quello che ha sempre destato più scalpore è il caso della corresponsione di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro. È importante precisare, però, che si tratta di una presunzione relativa e non assoluta così come evidenziato anche dall?Agenzia delle Entrate che ritiene la stessa presunzione ?vincibile? attraverso lo strumento dell?interpello per evitare l?applicazione di norme antielusive (vedi al riguardo Ris. n. 294/E del 10 settembre 2002).

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