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Il dipendente che diventa disabile rientra nella riserva

Risposta del Ministero del Lavoro sulla legge 68/99

di Redazione

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in data 24 maggio 2010, ha dato risposta al quesito posto da FISE Assoambiente, Associazione Imprese Servizi Ambientali circa la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, L. n. 68/1999, del lavoratore assunto come normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro (in allegato il pdf dell’interpello). 

Il ministero ha chiarito che in base all’art. 4 comma 4 della L. n. 68/1999, i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del
datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tuttavia, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della
certificazione di ottemperanza rilasciata dagli Uffici competenti all’inserimento dei disabili, ciò che rileva è la “attestazione” da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati.


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