Welfare

Il contribuente non paga Ma solo “una tantum”

In primavera una signora si rivolge all’Ufficio del Difensore Civico di Cesena chiedendo chiarimenti su un intimazione a pagare da parte del Consorzio di Bonifica.

di Redazione

estiamo in tema di Consorzi di bonifica, esaminando un caso particolare che però sembra riscontrarsi con frequenza. In primavera una signora si rivolge all?Ufficio del Difensore Civico di Cesena chiedendo chiarimenti su una intimazione a pagare, ricevuta dal Consorzio di bonifica locale, di circa 65mila lire. La signora aveva acquistato un immobile a Cesenatico e non riusciva a spiegarsi il motivo per cui la somma richiesta dal Consorzio fosse più che doppia rispetto a quanto versato dai precedenti proprietari dell?immobile, fino all?anno prima. Il Consorzio, sollecitato da Paride Bertozzi, ha sostenuto che l?importo era comprensivo di una somma ?una tantum? relativa al diritto di voltura istituito come contributo per le maggiori spese tecniche (acquisizione atti, introduzione variante catastale, esame atti notarili, fotocopie). Giustificazione incomprensibile come spiega il difensore civico: «È ormai ampiamente consolidato il principio secondo cui non è consentito distinguere tra le spese necessarie per l?esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica e le spese amministrative richieste per il funzionamento dei Consorzi». Un orientamento talmente acquisito dalla giurisprudenza da considerare illegittima tale distinzione nel caso venisse avocata per motivare importi più alti a carico del contribuente. Premesso che ogni contribuzione deve restare subordinata al presupposto che gli immobili si trovino nel comprensorio consortile e che i proprietari traggano vantaggi concreti o prevedibili dalle opere eseguite o da eseguire, la Cassazione ha sottolineato come anche le spese di funzionamento vadano ad inserirsi tra i componenti dell?onere economico totale che l?opera di bonifica richiede. Il diritto di voltura richiamato dal Consorzio non legittima rimborsi una tantum dovendo ogni e qualsiasi spesa di bonifica – anche se istituzionale – essere ripartita tra i consorziati unicamente in relazione all?imponibile attribuito a ciascun immobile. Ora il Consorzio, sta riesaminando la questione.


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