Per lavoratori “in nero” si deve intendere un numero di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori che sono presenti sul luogo di lavoro.
Per quanti hanno con l’azienda un rapporto di tirocinio formativo, previsto dall’articolo 18 della L.196/1997, oppure rispetto a coloro i quali appartengono agli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale è necessario che ci sia stata una corretta instaurazione del rapporto formativo. Tale regolarità è riscontrabile verificando che le comunicazioni previste per legge siano state effettuate, ai sensi dell’articolo 5del D.M. 142 del 25 marzo 1998, considerando che in entrambi i casi non è previsto alcun obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego.
Il Ministero del lavoro chiarisce anche come debba essere effettuato il calcolo della percentuale del 20% dei lavoratori che fa scaturire la sospensione dell’attività imprenditoriale: la percentuale deve essere calcolata considerando il numero dei lavoratori, sia regolari che a nero, presenti sul luogo di lavoro.
A titolo esemplificativo, qualora durante una visita ispettiva dovessero essere trovati 10 lavoratori di cui 3 in nero, la percentuale del 20% utile per procedere alla sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà essere calcolata sui 10 lavoratori e non solo sui 7 regolari.
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