Non profit
Il rischio di chi lavora con i bambini
Assicurazioni. Dopo il doloroso caso di Rignano Flaminio
di Redazione
Scrivo a nome di una associazione che si occupa di animazione per bambini e ragazzi delle scuole dell?infanzia e primaria. Da qualche tempo stiamo riflettendo su una questione piuttosto delicata: cosa ci succederebbe se per caso un genitore denunciasse un episodio di violenza o un abuso commesso, a suo dire, da uno dei nostri associati? Siamo ovviamente certi della correttezza dei nostri collaboratori, ma purtroppo non si può mai sapere, e anche un equivoco in questi casi sarebbe devastante. Come ci possiamo tutelare in una simile eventualità? E quali sarebbero le responsabilità (ammesso che ce ne siano) che ricadrebbero sull?associazione in quanto tale?
email firmata
Le notizie sulle vicende di Rignano Flaminio, drammatiche indipendentemente dall?esito delle indagini, oltre a destare sentimenti dolorosi hanno suscitato la preoccupazione di molte associazioni che interagiscono con bambini e adolescenti.
Numerose lettere inviate alla redazione hanno sollevato questioni relative alla responsabilità in caso di denuncia di un atto di violenza nei confronti di un minore, e circa l?assicurabilità di tali responsabilità. Sembra quindi opportuno fare chiarezza su alcuni concetti basilari.
Indipendentemente dalla gravità, un reato penale non è assicurabile. La maggior parte dei quesiti però era relativa alla posizione dell?associazione o della cooperativa: in questo caso è necessario fare una distinzione e valutare se è possibile riscontrare una responsabilità da parte di questi soggetti. A far emergere questa responsabilità può essere una culpa in vigilando, ossia il mancato controllo da parte dei preposti all?attività di controllo, piuttosto che la decisione di affidare un minore a persone dai dubbi requisiti morali (mancanza di una diligenza adeguata all?incarico di amministratore di una cooperativa che, ad esempio, offre servizi di trasporto per le scuole).
Che si tratti quindi di uno schiaffo o di una violenza più grave, il coinvolgimento dell?associazione è però, almeno inizialmente, da dare per scontato. Una polizza di tutela legale in nome dell?associazione e per conto dei suoi membri è un primo strumento con cui soprattutto le onlus possono evitare di doversi sobbarcare onorari e parcelle che affosserebbero le loro finanze, indipendentemente dall?esito che indagini e processi potranno avere in futuro.
Per quanto riguarda invece la richiesta di risarcimento dei danni subiti che può giungere in capo all?associazione, ricordiamo che trattandosi di personalità giuridiche prive di mezzi propri, saranno gli amministratori a dover rispondere illimitatamente e in solido con il loro patrimonio.
Sarà quindi opportuna la stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità degli amministratori che tenga presente che il loro operato verrà giudicato utilizzando come metro di giudizio non la diligenza del buon padre di famiglia ma la diligenza richiesta dalla natura dell?incarico e dalle specifiche competenze in seno all?associazione. Molto difficile parlare di prevenzione come si fa quando si parla di rischi come l?incendio, che si può arginare con opportuni sistemi; in questo caso il rischio è subdolo, è umano e non aleatorio. Un?accurata selezione dei soggetti che affiancano i minori, l?organizzazione di un sistema interno di autocontrollo sono però prove dell?attenzione e della premura riservata ai soggetti più deboli ma più importanti della nostra società.
Giacomo RustioniShield Risk management
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