Non profit

ici e non profit: quando (e soprattutto chi) paga?

Analisi della nuova Circolare delle Entrate

di Redazione

Per la legge 504/92 sono esenti da Ici gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente ad attività sociali. Per alcuni Comuni l’esenzione era nulla se negli immobili si svolgevano attività commerciali agli effetti tributari (comprese le imprese sociali). Nel 2005, la legge 248 taglia la testa al toro: sì all’esenzione «a prescindere dalla natura eventualmente commerciale». Nel 2006 il dl 223 conferma l’esenzione alle attività sociali «che non abbiano esclusivamente natura commerciale». Una locuzione equivoca.La questione Ici e non profit è un po’ come quei sani cartelli che una volta erano appesi sulle centraline elettriche: teschio, ossa incrociate e «chi tocca muore». Già nel settembre del 2007 scrissi un articolo piuttosto pilatesco sulla vexata quaestio, cioè se l’ente non profit fosse tenuto a pagare l’Ici e in quali casi. Aggiorniamo i nostri lettori con un nuovo tassello, non senza ricordare – molto velocemente – i passi fondamentali della questione.
Ogni Stato membro dell’Unione Europea deve fare molta attenzione ad accordare benefici fiscali, e in particolare non deve alterare con essi la concorrenza, il naturale sviluppo del mercato ecc. L’esenzione al non profit – il ragionamento è di massima, ovvio – deve quindi andare a colpire un «non mercato», o un settore dove si verifichi il famoso «fallimento del mercato». Da qui l’articolo 7 del dlgs 504/92 che (al comma 1, lettera i) contiene una norma di favore verso gli enti non commerciali che destinano i beni immobili esclusivamente allo svolgimento di certe attività.

Attenti alle attività
La norma contiene due chiavi di lettura. Una è quella della soggettività; si parla di soli enti non commerciali. L’altra è relativa all’attività. Ed è qui che è cascato l’asino. Per ben due volte, il governo italiano è andato a produrre una norma di interpretazione autentica della legge in questione, anzi dell’avverbio «esclusivamente».Oggi deve essere interpretato nel senso che l’esenzione spetta per le attività che «non abbiano esclusivamente natura commerciale», come definito da dl 223/06. Neppure questa interpretazione ha dipanato i dubbi, come era facile intuire. Pertanto il ministero dell’Economia (dipartimento delle Finanze) ha pubblicato la circolare 2 del 26 gennaio scorso con la quale auspica che i termini del discorso siano una volta per tutte chiariti. Ma siamo in Italia, e anche la spiegazione di una norma interpretativa di una legge dello Stato (siamo in derivata terza!!!) può dirsi del tutto chiara. Intendiamoci: il ministero ce l’ha messa tutta, e ha compiuto un lavoro certosino di esame dei casi settore per settore. Ma rimangono le ombre, le eccezioni delle eccezioni.

No alla visione pauperistica
Sulle attività assistenziali, giusto per fare un esempio, la circolare sembra ricadere in quello che ritengo essere un errore di prospettiva quando si addentra (un po’ “leggermente”) sulla questione rette, che ha già visto capitolare negli anni scorsi l’Agenzia delle Entrate sulla famosa questione delle case di riposo per anziani.Come si fa a dire che è soggetta a Ici la casa di riposo se l’attività chiude con un risultato superiore al pareggio economico? Quale attività? La sola attività di ospitalità? Se il mio ente ha un complesso di attività e ha un utile (che magari deriva da altre attività, non quella di soggiorno e assistenza), l’immobile è gravato da Ici? E poi, perché questa visione pauperistica del non profit?
Anche la Corte di Giustizia europea afferma – non potrebbe far altro – che l’assenza di scopo di lucro non è legato alla produzione di eccedenze. E la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito di recente che i concetti di assenza di lucro e di non commercialità sono slegati. Perché non si parlano (o non si leggono) tra di loro?

Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?

Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it