Non profit
I pro e i contro del diventare Aps
Non si applica la norma di maggior vantaggio, valida solo per le onlus di diritto.
La nostra associazione è iscritta al Registro delle onlus in base alla l. 460/97. (…) Vorremmo rimanere onlus e diventare aps. Che problemi possono sorgere? A quale delle due leggi dobbiamo far riferimento quando svolgiamo qualche attività? Di volta in volta a una o all?altra?
L. G. (email)
Per le aps non si applica la norma di maggior vantaggio, valida solo per le onlus di diritto (odv, ong, coop sociali) ex art. 10, c. 8, dlgs 460/97. La particolarità delle aps è che continua a sussistere la vecchia normativa sulle medesime, quella cui fa riferimento il c. 9 del medesimo art. 10, nel quale si afferma che le aps ricomprese in tale ?vecchia? normativa (art. 3, c. 6, lett. e, l. 287/91) possono essere ?parzialmente? onlus per la parte compatibile con le attività ricomprese nel comma 1, lettera a) sempre dell?art. 10 del dlgs 460/97, con l?obbligo di tenere distinte le attività anche in termini contabili. Gli interrogativi cui non si riesce dare risposta, è se a oggi sia possibile costituire un?associazione ai sensi della vecchia normativa, oppure se diventando associazioni di promozione sociale ex l. 383/00 a livello nazionale si sia automaticamente ricompresi nella casistica di suddetto comma, o se tale comma sia – dopo la promulgazione della l. 383/00 – inapplicabile per la parte relativa alle aps. Forse sarebbe più opportuno far prestare quel servizio ad altra associazione esistente, o crearne una nuova.
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